Lavoro agile e buoni pasto
13 Agosto 2020
I buoni pasto devono essere mantenuti dal datore anche per i lavoratori che, durante il periodo emergenziale, stiano svolgendo la propria attività in modalità agile?
La questione deve essere collegata alla natura riconosciuta ai buoni pasto: essi non costituiscono un elemento della retribuzione “normale”, ma un'agevolazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.
Ne consegue che la loro erogazione non rientra nel trattamento retributivo in senso stretto, potendo il regime ad essi riferito essere unilateralmente variato da una deliberazione datoriale, fatto salvo un eventuale accordo sindacale sul punto che ne preveda una diversa qualificazione (disponendo, ad esempio, un'erogazione generalizzata ai lavoratori).
La suddetta natura non è inficiata da una reiterazione della erogazione tale da integrare una prassi aziendale rispetto alla quale non potrebbe configurarsi una "legittimia aspettativa" del lavoratore.
I buoni pasto, in altri termini, non costituiscono un trattamento riferibile direttamente alla prestazione di lavoro in quanto tale bensì un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell'orario di lavoro, sicché ove le modalità siano rimesse al lavoratore, come nel lavoro agile, nulla dovrebbe ritenersi dovuto a tale titolo.
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