Esenzioni o riduzioni TARSU soltanto a seguito di denuncia del contribuente

La Redazione
14 Agosto 2020

La TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, è dovuta unicamente per il fallo di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni).

La Tarsu, ai sensi dell'art. 62, comma 2, D.lgs. n. 507/1993, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici e tariffe non possono tout court essere applicate in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nelle denunzia originaria o in quella di variazione.

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