Busta oltre 30 megabyte: è possibile inserire i collegamenti ipertestuali nelle buste successive?
14 Agosto 2020
Come faccio se la dimensione della busta telematica eccede i 30 megabyte è possibile inserire collegamenti ipertestuali nelle buste successive?
In primo luogo è opportuno assicurarsi di aver scansionato i documenti ad una risoluzione non troppo alta. Tutti i più comuni scanner consentono di impostare la risoluzione che, in genere, è preimpostata per una qualità alta e a colori. Si consiglia, ove non sia necessaria una scansione in qualità alta, di impostare il proprio scanner su una risoluzione di 200x200 DPI in bianco e nero. Tuttavia, in caso di superamento delle dimensioni massima, si potrà utilizzare l'apposita funzionalità dei depositi complementari presente nei redattori. A seconda di come tale funzionalità viene implementata nei redattori, è possibile frazionare la busta telematica in una busta principale ed in buste complementari legate tra di loro attraverso un codice univoco generato dal redattore. La busta principale e le buste successive potranno dunque essere inviate consecutivamente nello spazio di pochi minuti e soprattutto, nel caso di atti introduttivi, non è più necessario attendere l'attribuzione del numero di ruolo da parte della cancelleria. Le buste successive infatti vengono concatenate alla principale sulla base di un identificativo univoco della busta principale e il cancelliere, accettando la busta principale accetterà in automatico anche le buste successive che, lato Polisweb, si presenteranno accorpate in un'unica riga di evento dove verrà evidenziata l'esistenza dei depositi complementari.
Pur essendo ancora tecnicamente possibile utilizzare la procedura che consentiva un secondo invio di una ulteriore busta (specificando il numero di RG del procedimento) entro i termini di scadenza (in caso di atto in corso di causa) o dopo aver ottenuto il numero di ruolo (nel caso di atto introduttivo), la stessa è sconsigliabile in virtù di un recente orientamento della Suprema Corte sancito nella sentenza del 5 dicembre 2018, n. 31474. La Suprema Corte hai infatti sancito che, in caso di depositi multipli, laddove i documenti eccedenti le dimensioni di 30 megabyte debbano essere depositati entro un termine perentorio, le stesse devono essere depositate con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza, pena l'inammissibilità delle produzioni successive e non già dell'intera procedura oggetto dell'invio. Tuttavia, selezionando tale modalità, tutti i documenti dovranno essere preventivamente indicati nell'indice documenti allegato al primo deposito. Per il secondo invio si potrà utilizzare come tipo di atto “memoria generica” o, se la richiesta di produzione documentale provenga dal giudice, ad esempio nel caso in cui il Giudice dovesse emettere un provvedimento di sospensione del giudizio, “produzione documenti richiesti dal giudice” (le denominazioni possono variare a seconda del tipo di redattore utilizzato). Come atto principale potrà essere inserita una semplice nota di deposito specificando che a seguito dell'atto già depositato telematicamente si invia l'ulteriore documentazione già inserita nell'indice e allegando l'elenco dei documenti inseriti nella busta integrativa. Inoltre utilizzando questa seconda modalità non potranno essere utilizzati i collegamenti ipertestuali con link a documenti contenuti nelle buste successive, mentre invece, utilizzando i depositi complementari, l'atto principale potrà contenere collegamenti a file contenuti all'interno di buste complementari. Inoltre, alla luce del sopra richiamato orientamento della Suprema Corte, è indubbiamente consigliabile l'utilizzo delle buste complementari in luogo di singoli depositi successivi al primo che se non inviati entro i termini di scadenza, in caso di termini perentori, potrebbero essere dichiarati inammissibili.
*Fonte: www.ilprocessotelematico.it
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