Crediti di lavoro: non si applica l'art. 1284, comma 4, c.c.

Marta Filippi
17 Agosto 2020

La disciplina di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione esclusivamente nei casi di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale e non nei confronti dei crediti da lavoro...
Massima

La disciplina di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione esclusivamente nei casi di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale e non nei confronti dei crediti da lavoro. In tale specifico ambito vige, infatti, quanto disposto dall'art. 429, comma 3, c.p.c., previsione di maggior favore di fonte legale, per cui tali tipi di crediti oltre al saggio d'interesse sono soggetti anche al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Ne consegue che le due disposizioni non possono trovare applicazione congiunta.

Il caso

A seguito di una sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive veniva notificato alla parte soccombente atto di precetto nel quale erano addebitate somme ulteriori rispetto a quanto previsto dal titolo calcolate sulla base di quanto disposto dall'art. 1284, comma 4, c.c.

Nel proporre opposizione al precetto parte ricorretene eccepiva l'inapplicabilità della suddetta norma alle controversie di lavoro chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di disporsi l'illegittimità del precetto e dichiararsi l'insussistenza del diritto vantato.

A seguito dell'istruttoria documentale e lo scambio telematico di note scritte il Tribunale di Roma dichiarava fondata l'opposizione.

La questione

Oggetto della presente controversia è l'applicabilità o meno ai crediti da lavoro dell'art. 1284, comma 4, c.c. Tale norma prevede che il tasso d'interesse applicabile nei casi in cui tale non sia determinato dalle parti, a far data dalla domanda giudiziale, sia quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Da altra parte in materia di controversie di lavoro vige l'art. 429, c.p.c., il quale dispone che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito. Si pone allora il dubbio su quale delle due norme debba trovare applicazione e se sia possibile un loro uso congiunto.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Roma, seguendo un proprio precedente orientamento, in conformità anche a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione nei casi di inadempimento di obbligazioni aventi natura contrattuale, conferma tale conclusione dichiarando la norma citata inapplicabile ai crediti da lavoro.

Ad avviso del giudice romano infatti in materia di controversie di lavoro vige quanto sancito dall'art. 429, comma 3, c.p.c., disciplina di maggior favore ai sensi della quale i crediti da lavoro sono soggetti oltre al tasso d'interesse legale anche al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Ne conclude in Tribunale che tale disciplina non appare cumulabile con quella di cui all'art. 1284, comma 4, c.c, la quale presuppone che il tasso d'interesse legale non sia stato convenzionalmente indicato e per evitare controversie durante il giudizio lo fissa con quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Osservazioni

Pur non potendosi rinvenire un orientamento consolidato, il Tribunale di Roma risolve la questione dell'applicazione della regola contenuta nell'art. 1284, quarto 4, c.c. ai crediti di lavoro negativamente. Concorda quindi con un proprio precedente arresto nel quale si specifica come la norma in commento trovi applicazione solo nei casi di inadempimento di obbligazioni aventi natura contrattuale. Ne consegue l'esclusione ai crediti di lavoro per i quali invece l'art. 429, c.p.c. prescrive una disciplina specifica e di maggior favore, nel prevedere che gli stessi siano soggetti oltre che alla maturazione degli interessi legali anche alla liquidazione del danno da svalutazione monetaria.

In realtà altra parte della dottrina argomenta differentemente. Viene sottolineato, infatti, come l'art 429, comma 3, c.p.c. richiami l'art. 1284 c.c e che il legislatore anche a seguito del nuovo comma di tale ultima disposizione non ha modificato l'articolo 429 c.p.c., lasciando appunto inalterata la parte in cui questo prevede che, in caso di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti da lavoro, sia dovuta oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria. Da tali affermazioni, alcuni commentatori fanno discendere un'applicazione congiunta delle due norme per cui gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. andrebbero calcolati sulla somma rivalutata ex art. 429, comma 3, c.p.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.