Il soddisfacimento dei creditori chirografari è subordinato all'integrale pagamento dei crediti di rango poziore

Lorenzo Vaglio Tanet
18 Agosto 2020

In costanza di concordato preventivo, il pagamento dei creditori chirografari è subordinato all'integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio generale, per i quali, a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., è ammissibile un soddisfacimento parziale solamente ove il patrimonio mobiliare del debitore sia incapiente...
Massima

In costanza di concordato preventivo, il pagamento dei creditori chirografari è subordinato all'integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio generale, per i quali, a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., è ammissibile un soddisfacimento parziale solamente ove il patrimonio mobiliare del debitore sia incapiente. In tal caso il soddisfacimento dei creditori chirografari potrà dipendere esclusivamente dalla presenza di beni immobili privi di titoli di prelazione, nonché da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso.

Il caso

Il Tribunale di Padova giudicava inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata da una S.n.c., dichiarandone contestualmente il fallimento.

Sicché la fallita proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Venezia, che non accoglieva il ricorso. La Corte rilevava infatti un'alterazione delle cause legittime di prelazione, che conduceva all'indebita, ancorché parziale, soddisfazione dei crediti di rango inferiore, malgrado la falcidia di quelli di grado poziore, violando così il disposto dell'art. 160, comma 2, l. fall..

La società quindi proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo, in via principale, l'ammissibilità del soddisfacimento dei creditori chirografari a discapito dell'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, mediante la decrescente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, che garantisca comunque una percentuale di pagamento maggiore ai creditori di rango poziore. Secondo la ricorrente tale modus operandi non altererebbe l'ordine delle cause legittime di prelazione e troverebbe giustificazione nell'attribuzione ai crediti privilegiati, benché declassati, di un trattamento complessivamente non deteriore rispetto a quello che otterrebbero all'esito della liquidazione e rispetto a quello riservato ai crediti di natura chirografaria.

La Cassazione dichiara infondato il motivo e rigetta il ricorso.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il caso sottoposto all'attenzione della S. Corte affronta il tema delle condizioni cui è soggetta una proposta di concordato preventivo previste dall'art. 160, comma 2, l. fall.. In primis la disposizione ammette che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano venire soddisfatti in misura parziale, purché, in ragione della collocazione preferenziale, il piano concordatario ne preveda il pagamento in termini non deteriori rispetto all'ipotesi di liquidazione. Secondariamente la norma statuisce che il trattamento stabilito per ciascuna classe non possa causare l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La questione prospettata alla Suprema Corte dalla ricorrente concerne la possibilità o meno di soddisfare i crediti di rango inferiore prima dell'integrale pagamento di quelli di grado poziore, riservando nel complesso, nondimeno, un trattamento più favorevole a questi ultimi e sempre purché ottengano benefici almeno pari di quelli conseguibili dalla mera liquidazione.

È bene premette che la norma in origine non prevedeva la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori, creando un'indebita disparità rispetto alla corrispondente norma in tema di concordato fallimentare (art. 124, comma 3, l. fall.), la cui dizione è pressoché identica.

Tale intervento si è reso necessario per eliminare un trattamento illogicamente differenziato, considerato che, come riportato nella relazione illustrativa della novella, la normativa precedente «non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell'ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade»; in tal guisa si è voluto incentivare il ricorso preventivo allo strumento concordatario.

Successivamente l'esegesi normativa di giurisprudenza e dottrina maggioritarie ritiene violato l'ordine delle cause di prelazione qualora venga pagato il creditore di grado inferiore in assenza di previa integrale soddisfazione del credito di rango poziore (cfr. Trib. Pordenone 21/10/2009; Trib. Treviso 11/2/2009; Trib. Salerno 9/11/2010; Trib. Milano 16/03/2013).

Non mancano, nondimeno, opinioni dissonanti, che rinvengono il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione qualora una proposta concordataria, che contempli una soddisfazione graduata e dissimile tra creditori, decrescente a misura della progressiva graduazione dei diritti di prelazione, si limiti ad assicurare a quelli di grado poziore una percentuale maggiore, non richiedendosi necessariamente l'integrale soddisfazione in via progressiva delle classi subordinate (cfr. App. Torino 14/10/2010; Trib. Torre Annunziata 29/07/2016; Trib. Belluno 17/02/2017).

Una tesi intermedia, al contrario, afferma che, in ossequio al rispetto della non alterazione dell'ordine dei crediti prelatizi, sia possibile destinare parzialmente le risorse derivanti dal patrimonio del debitore ai creditori privilegiati di grado inferiore, ancorché i creditori con causa di prelazione antergata non siano stati pagati integralmente, purché questi ultimi non subiscano un trattamento deteriore, precludendo invece tale possibilità ai crediti chirografari (cfr. Trib. Massa 29/07/2015).

La querelle assume importanza non secondaria, atteso che, dopo la riforma della L. del 6 agosto 2015, n. 132, l'ultimo comma dell'art. 160 l. fall. prescrive che la proposta di concordato, ad esclusione delle proposte di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l. fall., deve assicurare in ogni caso il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

Nel caso in analisi la Suprema Corte per dirimere la questione evidenzia che la prima delle condizioni poste dall'art. 160, comma 2, l. fall. circoscrive i limiti minimi di «soddisfacimento dei privilegiati», desumendo in tal guisa che il creditore chirografario non possa vedere adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati.

Nella pronuncia viene poi operata una distinzione fra privilegi speciali, incidenti su di un bene specifico (ipoteca, pegno) e privilegio generale sui mobili. Solamente i primi, qualora il valore del bene afferente il privilegio sia inferiore all'ammontare del credito, possono essere soddisfatti parzialmente e concorrere per il residuo in par condicio con i crediti chirografari; invero, in tali circostanze le ragioni del creditore prelatizio dipendono dall'ammontare ritraibile dalla liquidazione del bene su cui insiste il diritto di prelazione, pertanto, quando non sufficiente a soddisfare l'intero credito, concorrerà per il residuo, parimenti ai creditori chirografari, su altri beni su cui non vanta alcun privilegio.

Al contrario nel secondo caso, peraltro lo stesso posto all'attenzione delle Suprema Corte, l'incapienza del patrimonio rispetto alle ragioni di credito dei titolari del diritto di prelazione, impone che crediti privilegiati non possano essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari. Volendo giungere ad un risultato dissimile si ammetterebbe che creditori di rango inferiore siano soddisfatti prima che lo siano, per l'intero, i creditori di rango poziore. Come affermato dalla Suprema Corte, tale risultato non solo violerebbe il principio per cui il piano concordatario debba assicurare la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura almeno pari a quella cui gli stessi potrebbero aspirare, in ragione della loro collocazione preferenziale, in caso di liquidazione, ma altresì la regola che vieta l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Nondimeno, pur sembrando sposata la tesi intermedia, il S. Collegio ammette
che i ceditori chirografari possano essere soddisfatti, nonostante la falcidia dei creditori prelatizi per incapienza del patrimonio mobiliare, ove siano presenti beni immobili, su cui non insistano diritti di prelazione, o in presenza di cd. nuova finanza o finanza esterna, tale in quanto priva di effetti sull'attivo e passivo concordatario (cfr. Cass. 08/6/2012, n. 9373).

La lettura della norma prospettata dalla Cassazione non sembra possa venire superata dall'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), atteso che la nuova formulazione della norma sul concordato preventivo (art. 84) sembrerebbe rimasta sostanzialmente invariata.

Conclusioni

La Suprema Corte afferma quindi che, in presenza di un patrimonio sufficientemente capiente per soddisfare la totalità dei creditori privilegiati e non, il concordato preventivo sarà ammissibile solamente ove l'integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori muniti di privilegio sia antergata rispetto a quella dei chirografari.

Invero la Cassazione ammette la possibilità di soddisfacimento dei creditori postergati soltanto in presenza di un patrimonio idoneo a soddisfare integramente anzitutto la totalità dei crediti garantiti ovvero allorché, pur in presenza di una massa dal valore inferiore rispetto ai crediti privilegiati, siano presenti beni immobili, liberi da vincoli di prelazione, o finanza esterna, legittimanti il soddisfacimento in percentuale dei creditori chirografari a prescindere dall'avvenuto integrale soddisfacimento dei privilegiati generali. Quindi, in mancanza di apporti esterni alla massa, non sarà possibile destinare le risorse derivanti dal patrimonio del debitore ai creditori chirografari se non dopo aver soddisfatto integralmente tutti i privilegiati generali.

Ne consegue che, in tema di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., la soddisfazione dei creditori chirografari sarà sempre subordinata all'integrale soddisfacimento dei creditori prelatizi in assenza di apporti di esterni al patrimonio del debitore.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per un approfondimento si segnalano alcune significative decisioni giurisprudenziali: Trib. Piacenza 03/07/2008, in Il Fallimento, 2009, 1, 120; Trib. Pordenone 21/10/2009; Trib. Treviso 11/2/2009; Trib. Salerno 09/11/2010, sul sito ilcaso.it; App. Torino 14/10/2010, in Il Fallimento, 2011, 3, 349 nota di Genoviva; Trib. Udine 15/06/2011; Trib. Milano 16/03/2013; Trib. Massa 29/07/2015; App. Bologna, 22/10/2015 sul sito ilcaso.it.; Trib. Torre Annunziata 29/07/2016; Trib. Belluno 17/02/2017, Cass. 8/6/2020, n. 10884.

In dottrina la problematica in oggetto viene trattata in particolare da M. Ferro, Commento agli artt. 160, 161, 162, 163 l. fall., in La legge fallimentare. D.lgs. 12.9.2007, n. 169. Disposizioni integrative e correttive, Commentario teorico-pratico, (a cura di) M. Ferro, Padova, 2008, 288; V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2008; P.G. Demarchi, Il concordato preventivo alla luce del "decreto correttivo", in Le nuove procedure concorsuali, (a cura di) S. Ambrosini, Bologna, 2008, 495-496; S. Bonfatti, P. F. Censoni, Le disposizioni correttive ed integrative della riforma della legge fallimentare, Padova, 2008, 78; F. Clemente, D. Donadoni, Concordato: pagamento ai creditori privilegiati degradati con le risorse derivanti dalla continuità, in questo portale; F. Clemente, D. Donadoni, Concordato preventivo, pagamento parziale ai privilegiati e finanza esterna, in questo portale.

Le disposizioni normative cui è sussumibile la tematica anzidetta sono gli articoli 160 e 124 della l. fall., nonché gli articoli 84 e 85 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

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