Qual è il Tribunale competente a decidere sull'apertura della tutela in favore di un minore straniero non accompagnato?
18 Agosto 2020
Qual è il Tribunale competente a decidere sull'apertura della tutela in favore di un minore straniero non accompagnato? Qual è il criterio legale che il giudice deve seguire nel procedere con la nomina del tutore?
Preliminarmente, è opportuno fornire la definizione legale di «minore straniero non accompagnato» (in seguito abbreviato con ‘MSNA'). L'art. 2, l. n. 47/2017 così lo definisce: « il minorenne … privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano». Con particolare riferimento al concetto di rappresentanza, la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue: «è quella ‘legale', cioè prevista ‘in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano», il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.) (Cass. civ., sez. VI–I, ord. n. 9199/2019). Ciò premesso, l'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, del d. lgs. n. 220/2017, modificando l'art. 19, comma 5, del d. lgs. n. 142/2015, ha trasferito la competenza giurisdizionale, in tema di apertura della tutela nei confronti del MSNA, dal Giudice Tutelare del Tribunale ordinario al Tribunale per i Minorenni. Peraltro, conseguentemente a tale passaggio di consegne, l'art. 11, l. n. 47/2017 ha previsto l'istituzione di un elenco di tutori volontari per i MSNA presso ogni tribunale per i minorenni. Peraltro, conseguentemente a tale passaggio di consegne, l'art. 11 della l. n. 47/2017 ha previsto l'istituzione di un elenco di tutori volontari per i MSNA presso ogni tribunale per i minorenni. Per espressa previsione del precitato articolo di legge, tale elenco è costituito da «… privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori …». Tuttavia, il medesimo art. 19 indica negli artt. 343 ss. c.c. la disciplina di apertura della tutela e della nomina del relativo tutore per il MSNA applicabile. Quindi, in relazione ai criteri normativi di scelta da parte del giudice interessato, l'art. 348 c.c., al comma 1, prevede la nomina preferenziale della «persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale», specificando, poi, che: «la designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata». Invero, tale criterio orientativo trova uno specifico contemperamento nella presenza di gravi motivi ostativi di cui al comma 2 della norma in esame, fatta, inoltre, salva l'opportunità per il giudice procedente di ascoltare previamente il MSNA «che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento» ai sensi del successivo comma 3. Il provvedimento di nomina del tutore, adottato dal presidente del Tribunale minorile o da un giudice da lui delegato, è - come tutti gli altri provvedimenti relativi all'apertura della tutela - reclamabile al collegio, ove non deve figurare l'estensore della decisione gravata, ex art. 19, comma 5, d. lgs. n. 142/2015, che, sul punto, richiama il contenuto dell'art. 739 c.p.c. Dunque, alla luce di quanto sopra, la scelta del tutore da parte del Tribunale minorile potrà essere oggetto di reclamo collegiale, sulla base dei parametri legali, tra i quali l'ultimo comma dell'art. 348 c.c., a mente del quale «in ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta».
*Fonte: www.ilfamiliarista.it |