Le spese del procedimento di mediazione obbligatoria

Adriana Nicoletti
19 Agosto 2020

Nelle controversie condominiali, che per disposizione legislativa comprendono tutte le liti che interessano condominio e condomini, il procedimento della mediazione obbligatoria si pone come via stragiudiziale preventiva per tentare di raggiungere un accordo bonario che scongiuri il ricorso alla via giudiziaria. Nel d.lgs. n. 28/2010 e nelle sue successive modificazioni, alcune disposizioni determinano non solo le modalità con le quali sono definite, in sede di provvedimento giudiziario, anche le spese processuali concernenti la mediazione obbligatoria, ma altresì le sanzioni che devono o possono essere irrogate dal giudice nei confronti della parte che, per colpa o dolo, tenga un comportamento che contrasti con la finalità della normativa.
Il quadro normativo

Il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69), ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione obbligatoria con l'obiettivo di realizzare una consistente deflazione del contenzioso in tutti quei settori nei quali si verificano maggiori concentrazioni di controversie giudiziarie. Il condominio è uno dei comparti nei quali la conflittualità è sempre molto alta e, quindi, il più adatto per offrire alle parti la possibilità di risolvere le questioni che insorgono tra i condomini e l'ente, oppure tra gli stessi partecipanti in sede stragiudiziale. Il carattere del procedimento è, quindi, l'espressione delle finalità del legislatore: affidare direttamente ai contendenti, assistiti dai propri legali e con l'intervento di un terzo soggetto - il mediatore - equidistante dai primi, il compito e la responsabilità di raggiungere un accordo che scongiuri l'avvio di un giudizio.

La norma che fa espressamente riferimento alle spese processuali è l'art. 13 della l. n. 98/2013, per le quali stabilisce un nesso tra la decisione emessa in sede di contenzioso giudiziario ed il contenuto della proposta formulata dal mediatore. La ripetizione delle spese del procedimento di mediazione in favore della parte vittoriosa è strettamente collegata al comportamento della medesima nei confronti del contenuto della proposta, nonché alla corrispondenza di questa alla decisione assunta dal giudice. Resta in ogni caso impregiudicata l'applicabilità degli artt. 92 (condanna alle spese per singoli atti e compensazione delle spese) e 96 c.p.c. (responsabilità aggravata).

Natura dei costi

Il procedimento di mediazione ha, ovviamente, dei costi che sono strettamente collegati allo svolgimento della procedura. Si tratta di spese iniziali e fisse, che riguardano l'introduzione del procedimento; collaterali, quando nella procedura debbano intervenire soggetti dotati di particolari competenze; finali e collegate alla procedura e sempre predeterminati in ragione al valore della questione controversa.

A questi esborsi, si associano le sanzioni pecuniarie irrogate dal giudice in caso di mancata partecipazione non giustificata alla procedura. Secondo il disposto dell'art. 8, comma 4 bis, infatti, l'assenza della parte non solo può essere valutata come elemento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ma rappresenta il presupposto per condannare la medesima al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, di una somma pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In tale seconda ipotesi, stante la chiarezza della citata disposizione normativa, il giudice non ha margini di discrezionalità nell'applicare la sanzione (Trib. Palermo, 15 gennaio 2018).

Sul punto è stato, poi, chiarito che l'impedimento che rileva ai fini dell'esclusione dall'applicabilità della sanzione è esclusivamente quello inerente alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore per comprovata sussistenza di un impedimento oggettivo alla comparizione della parte non rilevando, a tale fine, giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione e che si traducono in mere valutazioni personali (Trib. Verona, 21 maggio 2019; Trib. Padova, 17 luglio 2018). Né può assurgere a giustificazione delle ragioni della parte assente un mero rifiuto “a priori” che appare del tutto irragionevole e contrario allo spirito normativo (Trib. Foggia, 21 luglio 2018).

Devono essere, altresì, considerate nel “pacchetto” le spese che la parte sostiene per l'assistenza professionale fornitale dal proprio difensore. A questo proposito va osservato che solo con l'entrata in vigore del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 il legislatore ha stabilito, ai fini della liquidazione delle competenze per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, i parametri tabellari da applicare secondo il valore della procedura e con riferimento alle fasi essenziali della stessa: attivazione, negoziazione e conciliazione.

La ripetizione delle spese processuali

Come accennato, l'art. 13, l. n. 98/2013 stabilisce quali siano i termini ed i limiti affinché la parte vittoriosa si possa vedere riconosciute dal giudice anche le spese inerenti al procedimento di mediazione. La norma ha considerato sostanzialmente due situazioni:

1) la prima, prevista dal comma 1, per effetto della quale se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde integralmente al contenuto della proposta rifiutata dalla parte vincitrice, questa non ha diritto alla ripetizione delle spese sostenute nel periodo successivo alla formulazione della stessa proposta, subendo - come nel caso di ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione - anche la condanna al pagamento di una ulteriore somma corrispondente al valore del contributo unificato.

Tale linea di discrimine, che porta ragionevolmente ad escludere dalla rifusione le spese concernenti il procedimento, il cui pagamento avviene contemporaneamente con la sottoscrizione del verbale finale che definisce la procedura stessa (e, ovviamente, successivo alla proposta), pone una questione per altri tipi di somme. Più precisamente per gli esborsi che la parte vincitrice ha versato al proprio avvocato per l'assistenza legale alla procedura, nonché per quelli che la stessa abbia anticipato all'esperto, iscritto nell'albo dei consulenti presso il Tribunale e di cui si è avvalso il mediatore (art. 8, comma 4), e la cui ripetizione dovrebbe essere collegata all'effettivo pagamento delle stesse. In tale caso giova ricordare che la modalità di calcolo e la liquidazione del compenso agli esperti viene effettuata dal mediatore, secondo quanto stabilito dal regolamento di procedura dell'organismo di mediazione.

La prova che la condizione posta dall'art. 13, n. 1), è stata rispettata, pertanto, si potrà avere con la produzione in giudizio non solo delle relative fatture ma anche delle ricevute di pagamento, tenendo conto che il giudice, quanto alle competenze dell'avvocato, ha come riferimento la tabella di cui al d.m. n. 37/2018.

Restano applicabili in materia e nei confronti della parte soccombente gli artt. 92 e 96 c.p.c. Un caso tipico di responsabilità ex art. 96 c.p.c. è stata considerata, ad esempio, l'assenza ingiustificata alla mediazione delegata prevista dall'art. 5, comma 2, l. n. 98/2013. La condanna, da parte del giudice, al pagamento di una somma determinata a tale titolo ed in via equitativa è stata considerata non un risarcimento ma un indennizzo ed una punizione nei confronti del soggetto che, con il suo comportamento abbia di fatto appesantito inutilmente il corso della giustizia disattendendo, per colpa o dolo, all'ordine impartito dal giudice (Trib. Roma, 29 maggio 2017; Trib. Roma, 13 luglio 2016).

2) Qualora il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda integralmente alla proposta del mediatore il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare nella motivazione, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto. A differenza del caso di cui al punto che precede la decisione del giudicante è assunta in piena discrezionalità.

Quanto alla gravità dei motivi è stato affermato (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12712) che non rientra in tale ambito la circostanza che la parte sia risultata parzialmente vittoriosa per essere stata riconosciuta, in suo favore, una somma inferiore, anche in misura assai ridotta, rispetto al petitum originale, poiché l'evento costituisce una fisiologica e frequente determinazione assunta nell'ambito dei giudizi. Va, altresì, evidenziato che l'affermazione secondo la quale il principio affermato nell'art. 13 deve essere considerato esteso alle spese che la parte deve sostenere per fruire dell'assistenza di un proprio difensore nella fase della mediazione, prevista come obbligatoria, è la conferma definitiva che nelle “spese processuali” devono essere compresi tutti gli esborsi sostenuti, a vario titolo, per lo svolgimento dell'intera procedura.

In conclusione

Interessante il dato generale che emerge dalla Direzione Generale dell'Istituto di Statistica pubblicato per la mediazione obbligatoria per l'anno 2018 e che vede un trend di crescita degli esiti di successo per i procedimenti in questione rispetto agli anni precedenti, nei quali condominio, locazioni e diritti reali rappresentano le materie nelle quali si sono registrati i maggiori numeri di iscrizioni. Tuttavia, dall'esame delle sentenze di merito in materia di condominio, risulta che la mediazione obbligatoria, pur essendo prevista come motivo di improcedibilità della domanda, molto spesso non viene promossa prima dell'introduzione del giudizio di merito. Infatti, in caso di impugnativa di delibera assembleare, malgrado il ricorso alla procedura sospenda il termine per l'impugnativa stessa (ex art. 1137 c.c.), si preferisce procedere direttamente in via giudiziaria attendendo che il convenuto, nella comparsa di costituzione ovvero a verbale nel corso della prima udienza, eccepisca l'improcedibilità oppure che la stessa sia rilevata d'ufficio dal giudice nei termini e con le modalità di cui all'art. 5, l. n. 98/2013. Il numero dei ricorsi alla c.d. mediazione delegata, pertanto, quanto meno per le cause di natura condominiale, risulta essere un dato ancora molto alto.

In questo quadro, ai fini della ripetizione delle spese processuali che - come visto - si riferiscono anche a tutti gli esborsi effettuati dalla parte vincitrice con riferimento all'intera fase della mediazione, assume rilevanza determinante il comportamento tenuto dalla stessa, che costituisce oggetto di valutazione discrezione del giudice solo ai sensi dell'art. 116 c.p.c., poiché nell'ambito del comportamento processuale rientra anche quello extraprocessuale (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14748). Quanto a ciò occorre rilevare che è plausibile ritenere che di fase stragiudiziale vera e propria si possa parlare solo nel caso in cui la mediazione obbligatoria sia stata promossa prima dell'avvio del giudizio ordinario, anche se il tentativo di conciliazione è previsto per legge, mentre nel caso della mediazione iussu judicis si è già in piena fase processuale, di cui la mediazione rappresenta un elemento dovuto e necessario.

Guida all'approfondimento
  • Dolce, Non partecipi alla mediazione condominiale? occhio alla sanzione, 2019;
  • Gallucci, Chi paga le spese di mediazione in condominio?, in Condominioweb.com, 1 febbraio 2019;
  • Ravenna, La mediazione in materia condominiale, in Immob. & proprietà, 2018, 417;
  • Salciarini, I difficili rapporti tra mediazione e condominio, in Guida al dir., 2016, fasc. 41, 13.

*Fonte: www.condominioelocazione.it

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