La perdita del bagaglio sul volo è sempre risarcibile, ma a chi spetta l'onere della prova?

Giulia Milizia
20 Agosto 2020

L'art.17 §.2 Convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l'art. 22 §.2, deve essere interpretato nel senso che l'importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova.

Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal. Questo combinato disposto poi «deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest'ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l'importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie» (neretto ndr). È quanto deciso dalla EU:C:2020:538, C-86/19 depositata il 9 luglio.

Una passeggera di un volo interno spagnolo adì il Tribunale del Commercio di Barcellona per ottenere il massimo del risarcimento («1131 diritti speciali di prelievo (DPS)») previsto dall'art.22 §.2 Convenzione di Montreal, ritenendo la perdita della valigia il più grave tra le ipotesi da esso elencate, oltre i danni morali e materiali subiti a causa di questo smarrimento. Il vettore, però, contestò che le spettava un forfait di euro 250 poiché non aveva dichiarato il contenuto, il peso, il valore e gli acquisti effettuati a causa della perdita. Il Giudice di rinvio, ritenendo che il massimale può essere liquidato ogni volta che il passeggero leso dimostri con ogni mezzo legale il danno subito od i danni subiti a causa di questa perdita, sollevò una pregiudiziale che affronta due questioni rilevanti: se l'assenza di una dichiarazione di speciale interesse del bagaglio privi il passeggero del diritto all'indennizzo e le modalità per calcolare l'importo del risarcimento laddove lo stesso non spetti a pieno titolo od a forfait.

Il danno al bagaglio è indennizzabile anche senza dichiarazione di speciale interesse. Va premesso che una volta che il bagaglio è caricato sull'aereo, il vettore ne detiene la custodia. Ai sensi dell'art.3 Regolamento 2027/97/CE (che recepisce la Convenzione di Montreal) la responsabilità del vettore aereo attinente ai passeggeri ed ai loro bagagli è disciplinata da tutte le disposizioni della Convenzione. L'art. 17 Convenzione di Montreal riconosce la responsabilità del vettore «per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati». Ergo questa norma si limita a stabilire le condizioni per riconoscere un diritto di risarcimento al passeggero leso (EU:C:2012:747). A fugare ogni dubbio sulla natura del limite di 1131 DPS è il testo dell'art. 22: questa somma è il massimale di risarcimento che non può essere acquisito di diritto od in via forfettaria dal turista leso nelle suddette ipotesi, precisando che va applicato all'integralità del danno subito indipendentemente dalla sua natura di danno morale e/o patrimoniale. Inoltre la seconda parte dell'art. 22 precisa che questo massimale, in assenza della facoltativa dichiarazione d'interesse speciale del bagaglio, si applica all'intero danno morale e patrimoniale che il passeggero ha subito a causa della perdita del bagaglio. Ciò emerge chiaramente anche dai lavori preparatori alla Convenzione di Montreal.

Il massimale vige solo per la perdita del bagaglio? Dagli stessi e dagli artt. 17 e 22 emerge chiaramente che la perdita del bagaglio non può essere considerata, come sostenuto dal ricorrente, l'ipotesi più grave di questo indennizzo, sì che detto massimale si applica anche a tutte le altre ipotesi elencate dall'art.22: non sono indicati, infatti, una gerarchia od un grado di gravità delle stesse.

Onere della prova. Dal momento che né la Convenzione né Il Regolamento stabiliscono norme sulla ripartizione della prova, si dovrà ricorrere alle disposizioni del diritto interno dello Stato ove pende la lite, purchè esse non siano meno favorevoli rispetto agli analoghi casi disciplinati dal diritto interno o rendano gravoso od impossibile l'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione, tanto più se come nella fattispecie non sono stati prodotti elementi di prova comprovanti l'effettivo danno. In breve se da un lato spetta al passeggero leso provare le spese sostenute per la perdita ed il valore dei beni contenuti nel bagaglio, dall'altro la prova del suo peso dovrà e potrà essere fornita dal vettore. Il Giudice interno potrà usare tutti i mezzi procedurali ed istruttori forniti dal proprio ordinamento ivi compresa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo (EU:C:2006:528).

Fonte: dirittoegiustizia.it