Responsabilità extracontrattuale del medico e contrattuale della struttura sanitaria: è opportuno citare in giudizio anche il medico e la sua assicurazione?
20 Agosto 2020
Premessa la responsabilità extracontrattuale del medico e di quella principalmente contrattuale della struttura sanitaria, è opportuno citare in giudizio (che sia una ATP o un successiva causa nel merito) anche il medico e la sua assicurazione, insieme alla struttura e la sua assicurazione? Mi pare di capire che sarebbe sufficiente citare la sola struttura e relativa compagnia assicuratrice.
La ratio legis della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 è proprio quella di rivolgere le richiesta risarcitorie da parte del paziente danneggiato nei confronti unicamente della struttura ospedaliera (pubblica o privata) e della sua compagnia di assicurazione che, peraltro, stante la mancanza dei decreti attuativi previsti dall'art. 10 non è opportuno evocare in giudizio direttamente.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito a tale proposito, infatti, è quello di ritenere che: «nell'attuale contesto normativo non vi è ragione giuridica che possa sostenere la legittimità del coinvolgimento nel giudizio della compagnia assicuratrice» dei sanitari e delle strutture. L'art. 12 della L. n. 24/2017 che, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ha configurato l'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'esercente la professione sanitaria, difatti: «ha chiaramente subordinato l'applicazione della stessa norma» a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie .. è pacifico che il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 10, ancorché «da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» -ampiamente decorsi-, non sia stato ancora emanato con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 12 non possono ritenersi ancora entrate in vigore, così precludendo -ad oggi- la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione» (Trib. Milano , Dott.ssa Massari, Ord. 19 marzo 2019: in senso conforme Trib. Milano, Sez. I, Dott.ssa Flamini, Ord. 17 luglio 2018; Trib. Milano, Sez. I, Dott.ssa Boroni, Ord. 8 aprile 2019; Trib. Milano, Sez. I, Dott.ssa Boroni, Ord. 7 gennaio 2019; Trib. Milano, Sez. I, Dott. Ricciardi, Ord. 18 settembre 2019). Per completezza, peraltro, si segnala un orientamento minoritario che, invece, ammette la possibilità di agire direttamente nei confronti delle compagnie assicurative della struttura e del professionista sanitario, seppure limitatamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo (vedi Trib. Verona, ord. 10 maggio 2018; in senso conforme Protocollo 2018 sull'ATP dell'OSSERVATORIO VALORE PRASSI del Tribunale du Verona; Trib. Torino, Sez. IV CIVILE (IN RIDARE 2019) e Trib. Benevento 24 ottobre 2018).
Non è comunque vietato evocare in giudizio anche il sanitario, unitamente alla struttura. Tuttavia in questo caso, come giustamente da Lei evidenziato nel quesito, il medico risponderà solo sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, così come previsto dall'art. 7, comma 3 della Legge Gelli: «L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
Da ciò ne consegue che, ex art. 2043 c.c., il danneggiato avrà l'onere di fornire la prova della sussistenza di una condotta colposa e/o dolosa dell'esercente la professione sanitaria a cui siano eziologicamente riconducibili i danni lamentati. Aggiungiamo che, in questa caso, troverebbe applicazione anche il termine di prescrizione quinquennale e non decennale (applicabile invece nell'ipotesi della responsabilità contrattuale).
Il giudizio, tra l'altro, potrebbe altresì complicarsi laddove la struttura sanitaria e l'eventuale compagnia di assicurazione esercitassero l'azione di rivalsa/surroga, ex art. 9 della Legge Gelli, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, del quale dovrebbe essere fornita la prova della sussistenza di una sua colpa grave.
L'azione anche nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in sintesi, potrebbe essere forse valutata solo nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria non fosse assicurata e non avesse adeguate «analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi» ex art. 10 (e quindi, in sostanza, avesse possibili problemi di solvibilità economica).
Stiamo ovviamente parlando di fatti avvenuti dopo il 1 aprile 2017, in quanto la Suprema Corte ha di recente affermato l'irretroattività delle norme sostanziali della Legge Gelli-Bianco (vedi Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28994).
*Fonte: www.ridare.it |