Prova del danno da reiterazione di contratti a termine

24 Agosto 2020

Qualora la Pubblica amministrazione abbia stipulato un solo contratto a termine, in seguito prorogato, può operare il più favorevole regime probatorio per il lavoratore in merito al danno subito?

Qualora la Pubblica amministrazione abbia stipulato un solo contratto a termine, in seguito prorogato, può operare il più favorevole regime probatorio per il lavoratore in merito al danno subito?

La Corte di cassazione,sez. un., n. 5072 del 2016 con riferimento all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, ha dichiarato il principio secondo cui, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze della P.A., il lavoratore può avvalersi di una presunzione legale circa l'ammontare del danno, ferma restando la possibilità di provare di aver subito pregiudizi ulteriori.

Tale regime di favore trova giustificazione nella necessità di garantire efficacia dissuasiva alla normativa in materia, richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE, concernente la prevenzione degli abusi derivanti dalla illegittima successione di contratti a termine. Suddetta presunzione, pertanto, non potrebbe operare nel caso in cui l'illegittimità concerne un solo contratto.

Da tale ipotesi deve, tuttavia, tenersi distinto il caso in cui siano intervenute una o più proroghe del termine illegittimo apposto all'unico contratto di lavoro: la illegittimità del termine originario incide negativamente anche sulla proroga, essa determinando la produzione di ulteriori effetti nel tempo ad un termine invalido. In tale situazione la proroga costituisce, dunque, una condotta successiva che reitera la illegittimità sussistente ab initio, sicchè il lavoratore sarà assistito dalla presunzione di danno.

Ove il termine illegittimo venga prorogato, pertanto, il lavoratore che propone l'azione risarcitoria è assistito dalla presunzione di danno.

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