P.A. e inadempimento obbligo di assunzione: il rapporto non esiste ex tunc
25 Agosto 2020
Pubblico impiego contrattualizzato: il lavoratore ha diritto alle retribuzioni relative al periodo precedente a quello in cui la P.A., prima inadempiente, ha ottemperato all'obbligo di assunzione?
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta ad un provvedimento illegittimo della P.A., il lavoratore non ha diritto al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego le quali non siano state riconosciute nel successivo atto di assunzione (effetti retrodatati). A tale fine, infatti, è imprescindibile l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro.
Tale fattispecie, si precisa, deve distinguersi dalle ipotesi in cui l'inadempimento datoriale afferisca all'attuazione di un rapporto che avrebbe dovuto ab origine ritenersi sussistente (es. interposizione illecita).
Laddove la P.A. non abbia adempiuto ad obblighi di assunzione, invece, il corrispondente diritto del lavoratore trova attuazione solo nella concretizzazione di una fattispecie costitutiva postuma (ad es. provvedimento giudiziale), sicché, prima di tale momento, il rapporto non potrebbe dirsi già esistente. Il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, è dunque quello risarcitorio.
La costituzione ex post di un rapporto non potrebbe infatti essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso.
Il danno, si sottolinea, non è in re ipsa, dovendo essere dimostrato, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione, ovvero sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
Cfr., sul tema: Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16665. |