Riparazione della vettura in officina: il contratto di deposito si presume insito in quello di prestazione d'opera?

Redazione Scientifica
31 Agosto 2020

Qualora l'auto venga affidata ad un'officina al fine di effettuare alcune riparazioni, l'interesse delle parti è rivolto solo a queste ultime dietro corrispettivo, dunque la prestazione di custodia è meramente accessoria.

Così si esprime la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17918/20, depositata il 27 agosto.

Il fatto ha origine dall'affidamento di una vettura all'officina dell'attuale ricorrente, al fine di effettuare certe riparazioni. Queste ultime, sosteneva il proprietario dell'auto, non solo non furono mai effettuate, ma tale negligenza costrinse lo stesso a fare a meno della sua vettura e ad acquistarne un'altra.
A seguito di diffida da parte del meccanico, fu intimato al suddetto proprietario di riprendersi la sua auto e di corrispondere una somma pari ai canoni di deposito e custodia a partire dal 2009 e fino al 2012 (anno in cui fu effettivamente ritirata l'auto).
Il Giudice di pace respingeva le pretese del meccanico, sostenendo che quello concluso tra lui ed il proprietario della vettura non era un contratto oneroso di deposito, bensì di prestazione d'opera ai fini della riparazione, decisione confermata anche in secondo grado per via della mancanza tra le parti di una pattuizione in tal senso.
Il meccanico, dunque, propone ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione dichiara infondata la doglianza del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, sosteneva che nel momento in cui un veicolo fosse affidato ad un'officina per effettuare delle riparazioni, si perfezionasse un contratto misto, avente natura di prestazione d'opera da una parte e di deposito dall'altra.
Tuttavia, i Giudici di legittimità rilevano che nel caso di specie manchi un accordo di pagamento del deposito, e ciò risulta decisivo. A tal proposito, la Corte osserva come correttamente il Giudice di seconde cure abbia qualificato il contratto in oggetto come di prestazione d'opera sulla base del fatto che il veicolo fosse stato affidato all'officina per effettuare alcune riparazioni, e non per essere solo custodito, sottolineando che in tali casi la prestazione di deposito ha natura accessoria rispetto a quella principale di riparazione.
Ciò su cui deve essere posta l'attenzione è, infatti, l'interesse delle parti, il quale, nel caso concreto, è verso la riparazione dietro corrispettivo.
Dunque, considerando che permane in capo al meccanico l'obbligo di custodia della vettura, in quanto «il meccanico, l'autofficina, sono obbligati a custodire la vettura per il periodo della riparazione, e che ne rispondono in caso di furto o perimento del veicolo» e che ciò «è conseguente ad una obbligazione di custodia, fosse anche strumentale a quella principale», i Giudici di legittimità rigettano il ricorso.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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