Esecuzione esattoriale: la Cassazione fissa condizioni e limiti per la tutela risarcitori contro l'agente della riscossione
31 Agosto 2020
In applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza di gravame con la quale è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata da una società di capitali in relazione ai danni patiti dall'esecuzione esattoriale portata a termine dall'agente della riscossione, nonostante la quasi totale estinzione del debito tributario al momento della vendita del cespite pignorato e la riduzione della sua entità al di sotto del limite fissato dall'art. 76, d.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis.
L'azione risarcitoria ex art. 59 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 In base all'art. 59, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni; inoltre il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Condizioni e limiti per l'accesso alla tutela risarcitoria La Suprema Corte collega l'orientamento supra menzionato ai corollari logico-giuridici della sentenza n. 114/18 con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.: in particolare il Collegio opera «un integrale rinvio alla stessa sentenza per la meticolosa ricostruzione del sistema di garanzie e tutele dell'assoggettato all'esecuzione esattoriale, al fine di garantirne la conformità alla Costituzione» e conclude che «colui il quale intenda contestare i presupposti di un'azione esecutiva a lui minacciata o nei suoi confronti intrapresa ha l'onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito; in mancanza, egli decade dalla possibilità di fare valere le relative ragioni, ogni ulteriore questione sulla loro sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarcitoria, risultando irrimediabilmente preclusa».
L'esplicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione Secondo il Collegio, la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti dal processo esecutivo esattoriale «ne comporta l'inoppugnabilità e vincolatività quanto meno proprio per l'agente della riscossione, elidendo in radice l'ingiustizia del danno […] l'elemento soggettivo, per il ragionevole affidamento indotto sulla correttezza e sulla doverosità dell'azione esecutiva, tanto in punto di an che di quomodo exsequendrum sit».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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