Fallimento e aggio di riscossione

Enrico Felli
Matteo Lorenzo Manfredi
31 Agosto 2020

La Suprema Corte - nel ribadire il principio secondo cui l'Agente della riscossione ha diritto all'ammissione al passivo del proprio compenso (aggio), solo laddove abbia provveduto a notificare le cartelle di pagamento in data anteriore al fallimento - ha avuto occasione di precisare che il solo affidamento del ruolo all'agente della riscossione non determina - ex se - il diritto dell'Agente all'ammissione al passivo dell'aggio.
Massima

La Suprema Corte - nel ribadire il principio secondo cui l'Agente della riscossione ha diritto all'ammissione al passivo del proprio compenso (aggio), solo laddove abbia provveduto a notificare le cartelle di pagamento in data anteriore al fallimento - ha avuto occasione di precisare che il solo affidamento del ruolo all'agente della riscossione non determina - ex se - il diritto dell'Agente all'ammissione al passivo dell'aggio. L'ammissione al passivo dell'aggio rimane ancorata alla prova della notifica della cartella di pagamento (anteriormente alla declaratoria di fallimento) la cui mancanza – trattandosi di eccezione in senso lato – può essere rilevata anche dal Giudice dell'opposizione allo stato passivo.

Il caso

L'Agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale, in composizione collegiale, chiamato a decidere in merito all'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del Giudice Delegato di diniego di ammissione al passivo dell'aggio di riscossione, aveva rigettato l'opposizione.

In particolare, il Collegio aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'Agente non avesse fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del credito e della sua entità, ai fini dell'ammissione al passivo.

Il Tribunale aveva infatti osservato che l'aggio di riscossione dev'essere ammesso al passivo del fallimento solo qualora l'attività di riscossione sia stata avviata in data anteriore alla declaratoria di fallimento (tramite la notifica di una o più cartelle di pagamento) circostanza che non poteva ritenersi provata - ex art 115 c.p.c. - in ragione della mancata contestazione da parte del Curatore del Fallimento atteso che, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa, tale circostanza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

L'Agente della riscossione ricorreva per la cassazione del predetto decreto sulla base dei seguenti motivi:

- anzitutto secondo l'Agente della riscossione il diritto al pagamento dell'aggio di riscossione sorgerebbe, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999, al momento della trasmissione del ruolo all'agente della riscossione e ciò a prescindere dall'effettivo avvio dell'attività di riscossione: secondo la tesi della ricorrente ciò che rilevava, ai fini dell'ammissione al passivo dell'aggio di riscossione, era l'inadempimento della debitrice all'obbligazione tributaria e la trasmissione del relativo ruolo all'Agente della riscossione, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento;

- inoltre secondo la ricorrente il Tribunale, nell'accertamento della mancata notifica della cartella di pagamento, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione atteso che tale circostanza non era stata eccepita dalla Curatela;

- in ogni caso la ricorrente sosteneva di aver assolto all'onere di provare di aver dato corso alla riscossione in data anteriore alla declaratoria di fallimento stante la produzione degli estratti di ruolo ove era indicata la data di notifica delle cartelle di pagamento, non essendo necessario – secondo la tesi dell'Agente – produrre le relate di notifica di dette cartelle di pagamento.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agente della riscossione richiamando il proprio costante orientamento secondo cui è solo a fronte dell'attività di riscossione – vera e propria (in data anteriore alla declaratoria di fallimento della debitrice) –, che sorge il diritto dell'Agente della riscossione a vedere ammesso al passivo del fallimento l'aggio di riscossione.

La Corte, infatti, ha correttamente osservato che occorre tenere distinta l'esistenza del credito tributario, che sorge allorquando si realizza il presupposto impositivo, dall'attività di recupero di detto credito che presuppone un facere dell'Agente della riscossione il quale – ricevuto il ruolo dell'amministrazione finanziaria – deve provvedere alla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, dar corso all'attività esecutiva più opportuna per il recupero coattivo del credito erariale.

Solo a fronte della notifica della cartella di pagamento (primo atto dell'Agente della riscossione, prodromico all'esecuzione esattoriale) e del mancato pagamento della stessa nei termini indicati, sorge dunque il diritto dello stesso a vedersi riconosciuto il pagamento del proprio compenso (aggio) ex art 17 del D. Lgs. 112/1999, con ammissione al passivo di tale credito in caso di fallimento della debitrice.

Nell'ipotesi in cui tale attività venga invece svolta dopo la declaratoria di fallimento non spetterà in base alle norme fallimentari (art. 51 l.fall.), alcun compenso all'Agente della riscossione il quale, agendo in nome e per conto dell'Erario, dovrà procedere – al pari degli altri creditori – a presentare domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore, così come prescritto anche all'art. 33 del D. Lgs. 112/1999 secondo cui “relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure”.

In altre parole anche l'Agente della riscossione cui siano stati affidati ruoli di un debitore, nelle more della notifica della cartella di pagamento, fallito dovrà procedere secondo l'iter procedurale disciplinato agli art. 92 l.fall. (iter seguito dalla stessa Amministrazione finanziaria per i debiti non ancora iscritti a ruolo al momento del fallimento, la quale provvede ad insinuarsi autonomamente al passivo del fallimento).

La Corte ha poi precisato che la prova della notifica della cartella di pagamento, necessaria al fine di chiedere l'ammissione al passivo dell'aggio di riscossione, avendo ad oggetto un fatto costitutivo della pretesa, integra un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio dal giudice senza che sia necessaria un'eccezione di parte in tal senso.

Né – ha obiettato la Corte – può ritenersi che la prova della notifica della cartella di pagamento possa essere desunta dagli estratti di ruolo che – di per sé – legittimano l'ammissione al passivo del credito erariale ma – certamente – non forniscono la prova della notifica della cartella di pagamento al fine dell'ammissione al passivo anche del compenso dell'Agente della riscossione.

Conclusioni

La Suprema Corte nella sentenza in commento ha ribadito il principio secondo cui qualora l'attività di riscossione sia iniziata dopo la declaratoria di fallimento il compenso dell'Agente (aggio) non ha natura concorsuale stante l'immanente principio della cristallizzazione del passivo, mentre laddove l'attività sia stata svolta in data anteriore alla declaratoria di fallimento – anche solo tramite la notifica della cartella di pagamento – sussiste il diritto dell'Agente della riscossione all'ammissione al passivo dell'aggio, previa prova della notifica della cartella di pagamento la cui mancanza potrà essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

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