Responsabilità medica: con richiesta di decreto ingiuntivo i congiunti hanno ottenuto copia dei file audio dell'intervento del 118
01 Settembre 2020
Il marito e la figlia di una donna deceduta a Torino nel 2013 avevano agito in giudizio chiedendo l'accertamento del contesto e della causa della morte dalla congiunta, verosimilmente dovuta ad un infarto, nonostante i soccorsi prestati dal Dipartimento Emergenza 118 dell'Azienda sanitaria intimata. I ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto copia dei documenti relativi all'intervento di soccorso, ma di fronte alla richiesta di rilascio di copia dei file audio relativi all'intervento del 118 per l'accertamento della responsabilità e tempestività dell'intervento si erano visti opporre il diniego assoluto dell'Azienda sanitaria. Solo dopo l'intervento del legale, la richiesta è stata accolta, ma parzialmente. La questione è stata dunque portata all'attenzione del Tribunale.
Le parti hanno sottolineato che i file richiesti sono «indispensabili per acclarare se l'intervento sia stato tempestivo ed adeguato, e se il personale sanitario fosse in possesso della strumentazione necessaria al soccorso (in particolare: il defibrillatore)». Si tratta dunque di documentazione sanitaria, parificabile alla cartella clinica, ai referti o alle immagini degli esami strumentali che devono essere messi nella piena disponibilità del paziente o, per esso, degli eredi e congiunti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge Gelli (l. n. 24/2017). Viene inoltre precisato che nel caso di specie gli istanti agiscono sia iure proprio sia iure successionis, quali eredi della congiunta e, dunque, alla stessa subentrati anche rispetto al “contratto di spedalità” già intercorso con l'Azienda Sanitaria intimata. Per questi motivi, viene chiesto al Giudice di ingiungere all'intimata la consegna di copia del registro delle chiamate di emergenza e dei relativi file audio ai sensi dell'art. 633 ss. c.p.c.. Lo strumento processuale invocato prevede infatti la possibilità di pronunciare ingiunzione di consegna a favore di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata e, secondo la giurisprudenza, i file elettronici sono considerati "cose mobili" (cfr. Cass.Pen. n. 11959/20). Con il decreto in oggetto, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha ingiunto la consegna dei documenti richiesti all'Azienda Sanitaria entro il termine di 40 giorni.
*Fonte: Dirittoegiustizia.it |