Clausola “anti-stallo” o c.d. clausola della “roulette russa”

Francesca Maria Bava
11 Novembre 2019

La legittimità della clausola anti-stallo è stata ribadita dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 181), il quale però ha sostenuto che la determinazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni è soggetta ai criteri - ancorché non espressamente richiamati - di cui all'art. 2437 ter, comma 2, c.c. (o dell'art. 2473, comma 3, c.c.).

Nell'ipotesi in cui il capitale sociale sia ripartito in ugual misura tra due soci o nel caso in cui vi siano due soci di controllo paritetico, è possibile il verificarsi di una situazione di stallo (c.d. deadlock) sulle scelte gestionali, superabile attraverso la previsione contenuta nello statuto o in un patto parasociale di una clausola “anti-stallo” (c.d. clausola della “roulette russa” o del “cowboy”).

Tale clausola prevede che al verificarsi di determinate e non arbitrarie situazioni (c.d. triggers events), ciascun socio avrà diritto (configurabile anche come diritto particolare o diritto di categoria) di formulare un'offerta di acquisto ad un dato prezzo delle partecipazioni dell'altro socio, il quale a sua volta dovrà scegliere se accettare l'offerta alle condizioni proposte oppure acquistare le partecipazioni del socio offerente al medesimo prezzo da questi determinato.

La legittimità della clausola in oggetto è stata ribadita dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 181), il quale però ha sostenuto che la determinazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni è soggetta ai criteri - ancorché non espressamente richiamati - di cui all'art. 2437 ter, comma 2, c.c. (o dell'art. 2473, comma 3, c.c.) previsti per le ipotesi di recesso, tenendo comunque conto della situazione in cui versa la società, ivi compreso l'eventuale scioglimento della stessa.

A conclusioni diverse era pervenuto il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017, ove si affermava la legittimità della clausola “anti-stallo” - meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. per la finalità perseguita - senza il necessario rispetto dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso. Infatti, secondo tale orientamento, la clausola garantirebbe già di per sé una determinazione equa del prezzo da parte del socio offerente, poiché quest'ultimo soggiace a sua volta al rischio di dover vendere al prezzo dallo stesso stabilito la propria partecipazione.

Alla stregua della massima sopra citata del Consiglio Notarile di Milano, invece, il rispetto del principio dell'equa valorizzazione della partecipazione è sempre richiesto laddove, per previsione statutaria, un socio si trovi costretto a dismettere la propria partecipazione: ciò si verifica non solo nell'ipotesi in cui vi sia una situazione di soggezione (come in caso di azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c. o per effetto di clausole di drag along), ma anche ove sussista una combinazione di reciproci diritti (come nella clausola in esame o nel caso in cui una clausola di drag along sia accompagnata da un diritto di prelazione a favore del socio trascinato avente ad oggetto la partecipazione del socio trascinante alle medesime condizioni offerte dal terzo), poiché l'effetto ultimo in tutti questi casi è l'exit forzato del socio.

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