Fondo cassa. Legittima la delibera che prevede acconti in anticipo per spese di annualità future

Maurizio Tarantino
02 Settembre 2020

Al fine di assicurare alla collettività condominiale di poter far conto su di una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri economici futuri, l'assemblea può autorizzare l'amministratore a richiedere ai condomini l'incasso della rata di acconto concernente la gestione successiva dell'anno.

Così la Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 12638/20; depositata il 25 giugno.

Il caso. I condomini impugnavano la delibera del 2008 con la quale era stato autorizzato l'incasso della rata di acconto concernente la gestione successiva dell'anno assumendone l'invalidità. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito rigettavano la domanda. In particolare, secondo la Corte territoriale, la delibera impugnata con la quale era stata autorizzata la richiesta di versamento di un acconto pari ad una rata del preventivo di spesa per la gestione 2007-2008 era valida, in quanto è possibile autorizzare l'amministratore a richiedere pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio, sulla base del bilancio approvato. Inoltre, secondo i giudici del gravame, non sussisteva la violazione del principio della dimensione annuale della gestione, in quanto la delibera era stata approvata nel marzo del 2008 ed il preventivo approvato aveva cessato la sua efficacia alla data del 30 settembre 2008, così che l'acconto provvisorio era inerente all'ultimo trimestre dello stesso anno. Infine, quanto deliberato corrispondeva ad una prassi invalsa da anni alla quale gli stessi condomini avevano aderito.

Le contestazioni. Avverso la pronuncia in esame, i ricorrenti avevano proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi di ricorso, che la sentenza impugnata non aveva considerato l'approvazione di spesa di gestione ultrannuale da parte dell'assemblea. Difatti, l'assemblea non si era limitata a prevedere il pagamento di acconti provvisori, ma aveva disposto pagamenti in anticipo sulle annualità future ed in evidente violazione di legge.

La richiesta di pagamenti provvisori. A prescindere dalla correttezza dell'interpretazione adottata in sentenza circa la riferibilità del termine annuale contenuto nelle previsioni regolamentari all'anno solare (come opinato dai giudici di merito), ovvero all'anno di gestione (come invece affermato dai ricorrenti), secondo la S.C. risultava evidente che la reale finalità della delibera era quella di assicurare una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri economici che si sarebbero dovuti affrontare, una volta terminato il periodo in relazione al quale era stato approvato il preventivo. Dunque, era del tutto corretto il richiamo ai principi in base ai quali in tema di riparto di spese condominiali, ben può l'assemblea, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, autorizzare l'amministratore a richiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale (Cass. n. 4531/2003; Cass. n. 4679/2017).

La dimensione annuale della gestione condominiale. In generale è nulla la deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l'obbligo della contribuzione. Tuttavia, secondo la Cassazione, se con la stessa delibera, lungi dal disporsi una previsione di spesa pluriennale, il condominio abbia inteso, con una previsione limitata alla sola annualità immediatamente successiva, dare vita ad una sorta di fondo cassa che, nel caso di specie, è stato alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini, ciò secondo la giurisprudenza (Cass. n. 8167/1997), è possibile con l'accantonamento del canone di un bene condominiale, che altrimenti sarebbe stato oggetto di immediato riparto tra i singoli condomini.

Il fondo speciale per spese future. Pertanto, la legittimità di tale deliberazione, ove accompagnata, come nel caso in esame, dalla previsione di un riparto dell'anticipazione secondo i valori millesimali, trova poi conforto nella previsione di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., il quale, per l'ipotesi di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, prevede che la delibera debba anche costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. Ad ogni modo, precisano gli ermellini, ancorché tale disposizione non sia applicabile alla vicenda in esame ratione temporis, atteso che i fatti oggetto della presente controversia risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della legge di riforma del condominio, dalla stessa è però possibile trarre la conclusione circa la validità di previsioni assembleari che contemplino la creazione di fondi speciali per far fronte a spese che il condominio dovrà affrontare in futuro, e senza che su tale previsione possa incidere il richiamato principio della tendenziale annualità delle previsioni in materia di spese. In conclusione, per i motivi esposti, è stata esclusa la violazione di legge avendo l'assemblea deliberato legittimamente con i quorum richiesti su materia evidentemente alla stessa attribuita.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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