Omissione di controllo del direttore dei lavori e responsabilità per i danni prodotti

Redazione Scientifica
02 Settembre 2020

Il direttore di lavori che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente, non si sottrae a responsabilità, ma risponde dei danni prodotti.

Il direttore dei lavori svolge per conto del committente un'attività finalizzata ad assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire e ciò utilizzando le proprie specifiche competenze tecniche, intellettive ed operative. Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori quindi l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, la verifica delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, inoltre, il direttore di lavori che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente, non si sottrae a responsabilità, ma risponde dei danni prodotti.

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