Veicolo non identificato: la vittima del sinistro non ha l'obbligo di presentare una denuncia contro ignoti

Redazione Scientifica
04 Settembre 2020

La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 18097/2020 depositata il 31 agosto.

L'attore ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva confermato il rigetto della sua domanda risarcitoria nei confronti della società designata dal Fondo di garanzia vittime della strada in relazione al sinistro stradale avvenuto a seguito di un tamponamento con un'autovettura della quale il ricorrente era riuscito ad identificare solo marca e modello e non anche il numero di targa.

Considerato il ricorso fondato, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che «la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio» e ciò in quanto «l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato».
Pertanto, chiarisce la Corte, il giudice di merito potrà «tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò lo dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda».

*fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.