La Corte d'Appello di Napoli condannava una compagnia assicuratrice a rivalere l'assicurato di tutte le somme poste a suo carico ed a favore della controparte oggetto della pronuncia appellata e di quella emessa dalla stessa Corte, comprese le spese di CTU e quelle di giudizio.
Contro tale pronuncia, l'assicurato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l'omessa regolamentazione degli esborsi e compensi professionali nell'ambito del rapporto assicurato-assicuratore, avendo il Giudice condannato l'assicuratore a rifondere all'assicurato solo le spese di soccombenza e non anche quelle di resistenza.
I Giudici di legittimità dichiarano fondato il motivo di ricorso prospettato dall'assicurato, richiamando un precedente giurisprudenziale che mette in risalto l'ipotesi in cui l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile commetta un illecito da cui scaturisca una lite giudiziaria, elencando i tre diversi tipi di spese processuali a cui può andare incontro: le spese di soccombenza, le spese di resistenza e le spese di chiamata in causa.
Ora, mentre l'assicurato ha diritto di ottenere dall'assicuratore le spese di soccombenza nei limiti del massimale, le spese di resistenza rientrano nel genus delle spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c., poiché sostenute per un interesse comune tanto all'assicurato quanto all'assicuratore. Per questo motivo, esse possono eccedere il limite del massimale nella proporzione prevista dal terzo comma dell'art. 1917 c.c.
Ciò posto, nel caso concreto, la Corte d'Appello aveva condannato l'assicuratore a rifondere all'assicurato le sole spese di soccombenza e non anche quelle di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore allo scopo di contrastare la pretesa dell'attore, violando così l'art. 1917 c.c., avendo negato al ricorrente un diritto che costituisce effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile.
A seguito di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso e rinvia gli atti al Giudice di seconda istanza, il quale sarà tenuto ad applicare il seguente principio di diritto: «l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, cod. civ.».
*FONTE: dirittoegiustizia.it