Notifica del controricorso in Cassazione nei confronti del garante terzo chiamato
10 Settembre 2020
Sia all'esito del giudizio di 1° grado sia all'esito del giudizio di appello viene respinta un'azione risarcitoria per responsabilità professionale. Il convenuto ha chiamato in causa l'assicurazione per l'eventuale manleva (reiterando la domanda di garanzia nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.). Si specifica che i giudici del merito hanno ritenuto assorbita la domanda di manleva, in ragione del propedeutico rigetto della domanda attorea. L'attore ha promosso ricorso per cassazione, notificando il ricorso sia al convenuto sia all'impresa assicuratrice, chiedendo l'annullamento, con rinvio, della sentenza di appello, in ordine al rigetto della domanda risarcitoria. Il convenuto (controricorrente nel giudizio di cassazione) deve notificare il proprio controricorso (finalizzato a chiedere la conferma della sentenza di appello) all'assicurazione (originariamente chiamata in causa) al fine di non decadere dalla sottostante azione di manleva, anche se il giudizio di legittimità investe esclusivamente la responsabilità del convenuto (poi appellato e controricorrente in cassazione)?
Il quesito pone un problema controverso e di non facile soluzione. Per poter rispondere in modo adeguato al quesito è bene porre una breve premessa. Nel giudizio di impugnazione si distingue una fase rescindente, che tende alla caducazione del provvedimento impugnato, ed una successiva fase rescissoria, in cui viene emesso un nuovo provvedimento destinato a sostituirsi al primo. Nello specifico e cioè nel giudizio di legittima innanzi alla Corte di cassazione, le fasi sono autonome e si svolgono, salvo rari casi, presso diversi giudici. Qui, infatti, come sembra essere per il caso di specie, all'eventuale giudizio di accoglimento da parte della Corte di cassazione seguirà un giudizio di rinvio ad altra sezione di Corte d'appello. Nel caso che qui ci occupa, nel giudizio di merito, in primo e secondo grado, l'assicurazione è stata chiamata, evidentemente, a titolo di garanzia cosiddetta impropria, in quanto basata su diverso titolo (seguendo la dogmatica classica). Il ricorso per cassazione è stato notificato dal ricorrente, risultato soccombente sia in primo che in secondo grado, sia al preteso responsabile che all'assicurazione (chiamata in garanzia), con il legittimo intento di vedersi accordato il rinvio ad altra sezione di Corte d'appello per ottenere ragione anche in manleva da parte dell'assicurazione. Orbene, se è vero, come si afferma nel quesito, che la domanda riguarda la responsabilità professionale del convenuto, è altrettanto vero che, in ipotesi, un riconoscimento della sua responsabilità renderebbe necessario il coinvolgimento anche dell'assicurazione nell'eventuale giudizio di rinvio. Infatti, se è vero che il coinvolgimento processuale del garante in sede di legittimità è assicurato dalla notificazione del ricorso anche a questi, è altrettanto vero che la domanda di manleva dovrà essere riproposta anche in tale sede da parte del preteso responsabile in funzione di un eventuale giudizio di rinvio. Pertanto, se è vero che l'assicurazione è stata già chiamata dal ricorrente in cassazione, è altrettanto vero che la posizione processuale dell'assicurazione, nell'eventuale giudizio di rinvio, dovrà vederla coinvolta anche con riguardo alla domanda di garanzia in quanto la fase rescissoria, che si svolgerà innanzi ad altra sezione della Corte d'appello non è altro che la prosecuzione del medesimo giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di legittimità. Su ciò è interessante la pronuncia di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26699, la quale afferma quanto segue: «La sentenza oggi impugnata è stata resa in (dichiarata) conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la “causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata” (tale è l'evenienza che si riscontra nel caso di specie), sussistendo “in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione” (Cass. civ.,sez. III, sent. 16 maggio 2013, n. 11968; in senso analogo Cass. civ.,sez. III, sent., 30 settembre 2014, n. 20552; Cass. civ.,sez. V, ord., 8 novembre 2017, n. 26433) ... D'altra parte, in termini ancora più perentori, è stato di recente affermato – in coerenza con i principi sanciti, circa i rapporti tra causa risarcitoria e causa di garanzia, da Cass. civ., Sez. Un., sent., 4 dicembre 2015, n. 24707 (e tendenti al superamento definitivo della distinzione tra garanzia propria ed impropria) – che la “chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante” (Cass. civ.,sez. III, ord., 31 ottobre 2017, n. 25822)». Nel caso di specie, anche se dal quesito non si evince espressamente, è facile presumere che anche l'assicurazione chiamata in garanzia si sia opposta alla responsabilità del garantito. Se ciò è vero, allora, la posizione dell'assicurazione che è sostanzialmente scindibile dalla posizione del convenuto, assume il carattere di inscindibilità dal punto di vista processuale; di conseguenza, se è vero che il dettato dell'art. 370 c.p.c. prevede la notificazione del controricorso al solo ricorrente, ritengo che in ipotesi di inscindibilità processuale si renda necessaria la notifica del controricorso anche al chiamato in garanzia, se non altro ai fini del suo coinvolgimento nell'eventuale fase di rinvio ad altra sezione della Corte d'appello non solo sulla base della chiamata del ricorrente ma anche sulla base della chiamata in garanzia del convenuto il quale, nei confronti del terzo chiamato assume la veste sostanziale di attore (se non si voglia ipotizzare una successiva ed eventuale azione autonoma di manleva del convenuto nei confronti dell'assicurazione in caso di sua soccombenza in sede di rinvio, rischiando, così, anche un eventuale maturarsi della prescrizione).
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