Osservatorio sulla Cassazione – Luglio/Agosto 2020
11 Settembre 2020
Anche se l'investitore è esperto l'intermediario è sempre tenuto agli obblighi informativi Cass. Civ. – Sez. I - 31 agosto 2020, n. 18153, sent. In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 TUF con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522/1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, nè integri la prova contraria su di lui gravante.
Le società partecipate non sono esonerate dall'imposta di registro Cass. Civ. – Sez. Trib. – 14 agosto 2020, n. 17034, ord. In materia tributaria, l'art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986 esonera dall'imposta di registro unicamente lo Stato - persona e un'estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale, quali le società partecipate, è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale.
Utili extracontabili: si presume la distribuzione ai soci Cass. Civ. – Sez. Trib. – 11 agosto 2020, n. 16913, ord. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto da parte dei soci di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati.
Società trasferita all'estero: la cancellazione dal registro non comporta estinzione Cass. Civ. – Sez. V – 6 agosto 2020, n. 16775, ord. La cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del suo trasferimento all'estero, non determina alcun effetto estintivo ex art. 2495 c.c., sicchè nell'ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente.
Esclusa la restituzione del finanziamento a impresa insolvente che costituisce atto contrario al buon costume economico Cass. Civ. – Sez. I – 5 agosto 2020, n. 16706, ord. Laddove le prestazioni di finanziamento dissimulate, a fronte di forniture né pattuite né eseguite, non si sono esaurite nella mera sovvenzione all'imprenditore già insolvente, ma sono state progressivamente dedotte in un programma di acquisto dei relativi assets, così fungendo il credito da mera leva per l'acquisizione del capitale della società fallita, in danno dei creditori e a detrimento finale della soggettività economica del finanziato, si è in presenza di una prestazione contraria al buon costume - da intendersi in senso ampio, anche con riferimento all'assetto economico - e, come tale, non soggetta a ripetizione ai sensi dell'art. 2035 c.c..
Market abuse: l'illecito amministrativo è a pericolo astratto Cass. Civ. – Sez. II – 28 luglio 2020, n. 16044, sent. In tema di manipolazione del mercato, la fattispecie di aggiotaggio manipolativo di cui all'art. 185 TUF costituisce un reato di pericolo concreto, la cui consumazione non richiede la verificazione dell'effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento sul quale l'operatore va ad incidere con la sua condotta. Nell'analogo illecito amministrativo di cui all'art. 187-ter, comma 3, TUF, che si configura come fattispecie di pericolo astratto, manca ogni riferimento a tale dato quantitativo e alla stessa "idoneità" della condotta e trova applicazione quando non vi siano condotte tipizzate, dirette a realizzare operazioni simulate o altri artifizi, e quando manchi l'idoneità ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari.
Operazioni con parti correlate: i sindaci hanno un dovere di controllo anche sostanziale Cass. Civ. - Sez. II - 10 luglio 2020, n. 14708, sent. Se è certo che non spetti ai sindaci interloquire sulla opportunità dell'operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, è parimenti indubbio che gli stessi non possano limitarsi a una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di "correttezza sostanziale", per difetto di indipendenza dell'advisor, risultante dalle emergenze e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che, come si è accennato, è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari".
I poteri degli amministratori di società di persone: tra oggetto sociale e affidamento dei terzi Cass. Civ. – Sez. III – 8 luglio 2020, n. 14254, sent. È nullo l'atto compiuto dall'amministratore di una società di persone se non rientra tra quelli contemplati dall'oggetto sociale: ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all'oggetto sociale, l'art. 2298 c.c. considera rilevante il dato oggettivo della previsione dell'atto nell'oggetto sociale; tale norma, quindi, riconosce rilievo preminente al dato della formale indicazione dell'atto nell'oggetto sociale, senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalità.
Responsabilità solidale per i debiti in caso di cessione d'azienda ed esibizione delle scritture contabili Cass. Civ. – Sez. VI – 6 luglio 2020, n. 13903, ord. In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dalla norma dell'art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della "finalità di protezione" della disposizione. In tale prospettiva, la richiesta di esibizione dei libri e delle scritture contabili del cedente al fine dell'applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. si sottrae al regime comune di discrezionalità dell'emanazione di un ordine di esibizione. |