Il condomino può chiedere l'esibizione dei documenti contabili, ma senza intralciare l'amministratore

Redazione scientifica
11 Settembre 2020

In tema di diritto del condomino a prendere visione e ad estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, e del corrispondente dovere di collaborazione dell'amministratore, deve essere osservato il principio di correttezza ex art. 1175 c.c..

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15996/20, depositata il 28 luglio.

Una condomina impugnava la deliberazione assembleare con cui era stato approvato il rendiconto 2013 per la mancata esibizione di documenti contabili. La domanda veniva però rigettata sia in primo che in secondo grado in quanto, secondo i Giudici, non poteva ritenersi violato il diritto dell'attrice a prendere visione ed estrarre copia dei documenti contabili. Sulla base delle risultanze fattuali emerse e, in particolare, di una mail inviata dalla stessa all'amministratore, si era ritenuta soddisfatta dei documenti messi a sua disposizione da quest'ultimo.

La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Il Collegio ricorda che l'art. 1129, comma 2, c.c. prevede espressamente che l'amministratore debba comunicare il luogo ove si trovano i registri condominiali e i giorni e le ore in cui ogni interessato che ne abbia fatto richiesta può prenderne visione e ottenere copia firmata. Il successivo art. 1130 c.c. in tema di rendiconto prevede la facoltà per i condomini di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa. Il dovere di collaborazione dell'amministratore trova infatti la sua giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione condominiale, anche a fini di controllo sull'operato dello stesso amministratore. La giurisprudenza ha poi precisato che «la vigilanza e il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministratore» (Cass. Civ. n. 12579/2017, Cass. civ. n. 19210/2011). Si pone dunque come necessaria l'osservanza del principio di correttezza ex art. 1175 c.c..

Posta tale premessa, l'obbligo di informazione posto in capo all'amministratore ed il corrispettivo diritto del singolo condomino ad essere informato ha ad oggetto fatti storici che hanno prodotto entrate e uscite di denaro per effetto della gestione. Si tratta, in conclusione, di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e che può essere censurato dinanzi alla S.C. nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Nel caso di specie, la condomina aveva dimostrato di essere rimasta soddisfatta di quanto consegnatole dall'amministratore. Per questi motivi, il ricorso viene giudicato inammissibile e la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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