Competenza della Corte d'appello sul reclamo avverso provvedimenti relativi all'amministrazione di sostegno: la parola alle Sezioni Unite

Redazione scientifica
14 Settembre 2020

La Cassazione ha rimesso al Primo Presidente la questione relativa alla competenza della Corte d'appello sul reclamo. In particolare, è stato domandato se tale competenza sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell'amministrazione di sostegno oppure se tale speciale competenza per l'impugnazione sussista unicamente per provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria.

Un procedimento volto al reclamo avverso il decreto con cui il giudice tutelare aveva disposto l'apertura dell'amministrazione di sostegno veniva riassunto innanzi alla Corte d'appello a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale.
Con ordinanza, pertanto, la Corte d'appello solleva conflitto negativo di competenza escludendo che il provvedimento impugnato avesse natura decisoria (avendo ad oggetto la mera individuazione della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore) e che potesse essere impugnato ex art. 702-bis c.p.c.

La Cassazione, ritenendo ammissibile il regolamento, ribadisce gli orientamenti contrastanti circa la ripartizione della competenza e aggiunge che, «trattandosi di questione di interpretazione di una regola processuale, più che l'intimo convincimento di un singolo relatore o di un collegio rileva la individuazione di una presa di posizione definitiva che assicuri la certezza del diritto, essendo il processo non un fine in sé, ma un puro strumento per l'affermazione, il più efficiente ed effettiva possibile, della tutela dei diritti e degli interessi».
Dunque, ravvisata l'opportunità di definire un orientamento uniforme, la Cassazione rimette alle Sezioni Unite la seguente questione: se la competenza della Corte d'appello sul reclamo, prevista dall'art. 720-bis c.p.c., sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell'amministrazione di sostegno, in deroga all'art. 739 c.p.c., oppure se tale speciale competenza per l'impugnazione sussista unicamente per provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria, ferma restando la competenza del Tribunale, alla stregua della disposizione comune predetta.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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