Il patto modificativo della precedente obbligazione deve essere provato dal convenuto

Redazione scientifica
14 Settembre 2020

L'eccezione secondo cui le parti avrebbero pattuito una riduzione di quanto complessivamente dovuto è un tipico patto modificativo della precedente obbligazione che, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c., deve essere provato dal convenuto.

L'eccezione secondo cui le parti avrebbero pattuito una riduzione di quanto complessivamente dovuto è un tipico patto modificativo della precedente obbligazione che, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c., deve essere provato dal convenuto e che, inoltre, rappresenta una eccezione in senso stretto che deve essere allegata tempestivamente; la circostanza che l'eccezione sia contenuta per la prima volta in una memoria di costituzione coincidente con quella istruttoria non modifica la situazione, considerato che la parte non può essere ammessa a provare una circostanza modificativa che non possa più dedurre ritualmente in giudizio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.