Diritto di astensione dal lavoro nelle festività infrasettimanali e contrattazione di prossimità

14 Settembre 2020

Non sussiste un obbligo "generale" a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo...

Non sussiste un obbligo "generale" a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale. In nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali.

Il lavoratore vanta un diritto soggettivo perfetto alla astensione rinunciabile in caso di accordo individuale con il datore di lavoro oppure di accordo collettivo ma nella sola ipotesi in cui abbia conferito specifico mandato in tal senso alla propria organizzazione sindacale.

Nel caso in esame il giudice ha osservato che gli accordi aziendali non erano riconducibili alla categoria dei contratti di prossimità e che, poiché il lavoratore non aveva conferito mandato ad alcuna delle organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto tali accordi aziendali ordinari, rimaneva in auge il diritto di astensione.

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