Prestazioni inail e sospensione della prescrizione: il silenzio non significativo

Teresa Zappia
14 Settembre 2020

Prestazioni Inail: qualora manchi un espresso provvedimento dell'Istituto, ma sia stato superato il termine entro il quale il procedimento per liquidazione deve concludersi, viene meno la sospensione, disposta dall'art. 111 comma 2, d.P.R. n. 1124/1965, del termine triennale di prescrizione dell'azione cui all'art. 112?

Prestazioni Inail: qualora manchi un espresso provvedimento dell'Istituto, ma sia stato superato il termine entro il quale il procedimento per liquidazione deve concludersi, viene meno la sospensione, disposta dall'art. 111 comma 2, d.P.R. n. 1124/1965, del termine triennale di prescrizione dell'azione cui all'art. 112?

La sospensione della prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni di cui all'art. 66, d.P.R. n. 1124/1965, si protrae per tutta la durata del procedimento amministrativo, fino ad una sua definizione mediante un provvedimento espresso, positivo o negativo.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il decorso dei termini indicati nel comma 3 dell'art. 111 del medesimo testo normativo comporta solo la possibilità per l'interessato di procedere in via giudiziaria, costituendo la proposizione dell'azione una facoltà e non un obbligo.

Il superamento del termine suddetto, senza che l'Amministrazione si sia espressa sulla richiesta, non configura infatti una ipotesi di silenzio significativo (rectius provvedimento implicito) ma sostanzia un mero inadempimento dell'Inail, in seguito al quale viene meno una condizione di procedibilità (art. 111, comma 1), con conseguente possibilità di ricorso ai rimedi processuali disposti dalla legge per garantire una tutela effettiva dell'interessato rispetto ad una eventuale inerzia dell'Istituto.

La sospensione, pertanto, continuerà ad operare sino all'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Inail.

Cfr: Cass., sez. un., 7 maggio 209,11928 e Cass., sez. lav., 20 febbraio 2020, n. 16598.