Parcheggi riservati ai condomini tra vincolo di destinazione e decisioni assembleari

Redazione scientifica
14 Settembre 2020

La normativa urbanistica prescrive la destinazione di alcuni spazi a parcheggi, determinando, mediante vincolo pubblicistico, un diritto reale d'uso a favore dei condomini dell'edificio condominiale, fermo restando che qualora manchi un'espressa riserva di proprietà o qualsiasi riferimento inerente ai singoli atti di trasferimento, tali aree devono intendersi parti comuni dell'edificio. Nel caso di specie, l'individuazione di tali spazi era stata rimessa alle decisioni dell'assemblea condominiale, le quali hanno determinato la riduzione degli stessi per via della realizzazione di un'aiuola.

Questo l'oggetto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 18029/2020, depositata il 28 agosto.

L'attuale ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Palermo esponendo che la controparte si era obbligata nei confronti del Comune di Palermo a vincolare a parcheggio una porzione dell'area scoperta dell'edificio e che con successiva permuta egli, insieme ad altri, aveva acquistato l'uso esclusivo di due posti auto nella suddetta area vincolata mediante modalità che sarebbero state specificate nel regolamento di condominio. Tale area, però, si era rivelata insufficiente a garantire il parcheggio oggetto dell'atto di permuta, dunque gli attori chiedevano in giudizio l'accertamento del loro diritto di utilizzo, la consegna dei due posti auto ed il risarcimento del danno.

Tuttavia, tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello respingevano le pretese degli attori, sicché uno dei due propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che già prima della stipulazione dell'atto di permuta alcune particelle dell'area erano state alienate ad altri soggetti, riducendo di molto lo spazio residuo da adibire a parcheggio.

Il motivo di ricorso sopra prospettato è infondato, in quanto contraddetto dall'accertamento svolto dal Giudice territoriale. Da tale accertamento, infatti, non solo risultava che la controparte non fosse stata parte dei contratti a causa dei quali si sarebbe ridotta l'area da adibire a parcheggio, ma anche che la regolazione definitiva del diritto di uso dell'area comune tra tutti gli aventi diritto era stata rimessa all'assemblea di condominio, senza attribuire a terzi la titolarità di un diritto esclusivo su singoli spazi.

Quanto sopra esposto, continuano i Giudici di legittimità, è del tutto coerente con la normativa in materia, la quale si limita a prevedere (per i fabbricati di nuova costruzione) la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggio «in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio determinando, mediante vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione, fermo però che, ove manchi un'espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c.».
Richiamato tale principio, i Giudici evidenziano che nel caso concreto l'individuazione dei posti assegnati era stata rimessa alla decisione assembleare, la quale aveva deciso di realizzare un'aiuola. Dunque, solo successivamente alla costruzione di quest'ultima gli spazi erano divenuti insufficienti, riconducendosi l'atto di violazione del vicolo di destinazione non al contenuto degli atti dispositivi o al comportamento della controparte, bensì alle determinazioni della stessa assemblea condominiale.
Anche per questo motivo, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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