Sull'approvazione della delibera assembleare di nomina dell'amministratore nei casi condominio minimo

Redazione scientifica
15 Settembre 2020

Qualora il condominio sia costituito da soli due condomini titolari di quote diseguali e si debba procedere all'approvazione della delibera assembleare avente ad oggetto la nomina dell'amministratore condominiale, è richiesta, sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ai sensi dell'art. 1136, comma 2, c.c..

Così il Collegio di legittimità con ordinanza n. 16337/20 depositata il 30 luglio.

Nell'esaminare il ricorso con cui il condomino ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. e l'erronea applicazione degli artt. 1105, 1106 e 1139 c.c. al caso di specie, relativo all'impugnazione della delibera assembleare di nomina dell'amministratore del condominio minimo, avente due soli partecipanti con quote non paritarie, la Cassazione ha avuto occasione di affermare un nuovo principio di diritto.

In particolare, la S.C. ha affermato che, «nell'ipotesi di condominio costituito da soli due condomini, seppure titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di deliberazione che – come quella di nomina dell'amministratore, richiedano comunque, sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione unanime, non potendosi ricorre al criterio maggioritario».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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