L’omessa risposta all’invito formulato dall’Ufficio preclude la produzione nei gradi di giudizio della documentazione non esibita
17 Settembre 2020
L'omessa od intempestiva risposta al questionario inviato dall'Ufficio è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza. |