Termine per la proposizione dell'appello incidentale tardivo

17 Settembre 2020

Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata notificata, ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, è necessario e sufficiente rispettare il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata ovvero la comparsa andrà depositata entro 30 giorni (termine breve) dalla notifica dell'appello principale?

Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata notificata, ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo (fermo restando che la comparsa di costituzione e risposta deve essere depositata a non meno di 20 giorni dall'udienza di comparizione ex art 350 c.p.c.), è necessario e sufficiente rispettare il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata ovvero la comparsa andrà depositata entro 30 giorni (termine breve) dalla notifica dell'appello principale?

Per rispondere adeguatamente al quesito si rende necessario affrontare molteplici aspetti della disciplina in materia di impugnazione.

Innanzitutto, a mente dell'art. 343, comma 1, c.p.c. l'appello incidentale si deve proporre nella comparsa di costituzione in appello depositata venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello principale.

Sul punto si è anche precisato che in caso di differimento dell'udienza indicata nell'atto di appello ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c. la posticipazione dell'udienza non influisce sull'individuazione del termine per l'appello incidentale; al contrario, in caso di differimento ai sensi del comma 5, la tempestività della costituzione dell'appellato e, conseguentemente, dell'appello incidentale, va valutata in relazione alla nuova udienza: «Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167 c.p.c., contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.» (Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008, n.17032).

A questo punto bisogna osservare che è inammissibile solo l'appello incidentale proposto successivamente allo spirare del termine per la costituzione tempestiva dell'appellato, a nulla rilevando che siano ancora eventualmente in corso i termini per l'appello principale e, in particolare, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. o quello breve di cui al'art. 325 c.p.c.: «L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 c.p.c., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 c.p.c.» (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2015, n.12724).

L'appello incidentale cosiddetto tardivo, quindi, consiste nella proposizione dell'appello nel termine dei venti giorni prima dell'udienza di comparizione ma oltre il termine per proporre l'impugnazione principale; la conseguenza sfavorevole dell'impugnazione incidentale tardiva è la perdita di efficacia di quest'ultima se l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile (art. 334, comma 2, c.p.c.), come insegna la giurisprudenza che ha stabilito, in ogni caso, l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo a prescindere dal capo della sentenza oggetto di impugnazione: «L'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale» (Cass. civ.,Sez. Un., 7 novembre 1989, n.4640).

Poste queste premesse, nel caso di mancata notificazione della sentenza al procuratore costituito, il termine lungo per l'appello principale comporta che, se l'appello incidentale sia proposto entro venti giorni dall'udienza di comparizione, ma non sia ancora spirato il termine per l'appello principale, questo sia considerato tempestivo.

Qualora, invece, il termine dei venti giorni prima dell'udienza di comparizione cada oltre i sei mesi per la proposizione dell'appello principale (considerando il termine lungo, ma analoga soluzione si ha nel caso di decorso del termine breve), l'appello incidentale sarà da considerarsi ammissibile ma tardivo con le conseguenze sopra indicate; e questo sembra essere il caso proposto nel quesito.

Dati questi presupposti si deve rilevare, tuttavia, come il quesito sia posto in modo impreciso.

Infatti, concentrandosi sull'appello incidentale cosiddetto tardivo, nessun impatto può avere lo spirare del termine per l'impugnazione principale, se termine lungo o termine breve, essendo sufficiente il rispetto del termine dei venti giorni prima dell'udienza di comparizione, salvo l'effetto dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Volendo, comunque, approfondire il problema, dobbiamo chiederci che impatto abbia la notificazione dell'appello principale sul decorso del termine lungo di sei mesi per la proposizione dell'appello principale in mancanza della notificazione della sentenza presso il procuratore costituito.

Dal quesito sembra evincersi che il termine dei venti giorni prima dall'udienza di comparizione possa cadere oltre il termine dei sei mesi o del termine breve dei trenta giorni.

Orbene, qualora ci si voglia affidare all'appello incidentale tardivo, poco importerà, come già detto sopra, se la notificazione dell'appello principale faccia scattare o meno il termine breve di impugnazione, essendo sufficiente il rispetto del termine dei venti giorni prima dell'udienza di comparizione (per proporre l'appello incidentale tardivo).

Qualora, invece, si voglia proporre appello incidentale tempestivo, tale termine riassumerà la sua importanza.

Di per sé la proposizione dell'appello non fa decorrere automaticamente il termine breve per l'impugnazione, come insegna la giurisprudenza: «La notificazione di un atto di impugnazione, e specificamente dell'atto di appello, non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli art. 285 e 170 c.p.c., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento. Ne consegue che, nel caso in cui l'appello proposto per primo non sia iscritto a ruolo, deve considerarsi tempestivo il successivo appello proposto dalla controparte nella forma di un appello principale prima del decorso del termine lungo d'impugnazione (in mancanza di notificazione della sentenza) e regolarmente iscritto a ruolo, senza che neanche possa a ragione eccepirsi la decadenza di tale appello per la sua qualificabilità quale appello incidentale e per la sua mancata riunione all'appello proposto per primo, poiché, in realtà, nella indicata situazione processuale, è proprio l'appello portato alla cognizione del giudice a poter assumere la qualifica di appello principale. E da questa circostanza deriva l'ammissibilità dell'appello incidentale in quest'ultima sede processuale proposto dalla parte che non aveva iscritto a ruolo il suo appello principale, senza che possa ritenersi consumato il suo potere di impugnazione, in difetto, ai sensi dell'art. 358 c.p.c., della previa dichiarazione di improcedibilità del primo appello» (Cass. civ., sez. II, 13 marzo 1997, n.2250).

Allo stesso modo: «La notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli art. 285 e 170 c.p.c., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento» (Cass. civ., sez. VI, 4 dicembre 2018, n. 31251).

Se si può certamente concordare con questo indirizzo, tuttavia, bisogna riflettere sul fatto che la proposizione dell'appello, che viene notificato presso il procuratore costituito nel domicilio eletto (artt. 285 e 170 c.p.c.) necessita che all'atto di appello stesso vada accompagnata anche la sentenza impugnata; del che non è da escludere il fatto che la notificazione dell'atto di appello possa integrare anche la notificazione dell'atto impugnato al procuratore costituito, con ciò facendo scattare il decorso del termine breve per l'impugnazione principale.

Pertanto, se si accetta questa premessa (quantomeno a scopo tuzioristico), il termine breve dei trenta giorni potrebbe decorrere dalla notificazione dell'appello principale, salvo che non ricada oltre il termine lungo dei sei mesi.

Il rispetto di tale termine permetterà, quindi, di proporre appello incidentale tempestivo (sempre rispettando anche il termine di costituzione di venti giorni prima dell'udienza di comparizione), mentre il rispetto del termine dei venti giorni prima dell'udienza di comparizione, di per sé, permetterà il deposito dell'appello incidentale tempestivo o tardivo a seconda che detto termine dei venti giorni cada entro o al di fuori del termine, lungo o breve, di impugnazione.

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