Restyling per abuso d'ufficio, danno erariale e liquidazione del gratuito patrocinio. Sospensioni per chi non comunica la PEC all'Ordine
14 Settembre 2020
Molte le disposizioni che meritano un approfondimento: iniziamo oggi con l'esaminare quelle che riguardano la nuova formulazione dell'abuso d'ufficio e del danno erariale nonché con la sanzione della sospensione dall'Albo o dall'Ordine di chi non comunica il proprio domicilio digitale nonché la nuova modalità di depositare le istanze di liquidazione del gratuito patrocinio. Nuova (ennesima) versione dell'abuso d'ufficio. Una delle principali novità normative riguarda senz'altro la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. in materia di abuso d'ufficio. Una norma, quella che punisce l'abuso d'ufficio, cui da sempre, viene imputata una certa responsabilità della resistenza della pubblica amministrazione ad assumere decisioni non vincolate in ragione del rischio di vedersi poi incriminati per il reato di abuso d'ufficio la cui fattispecie riesce a comprendere numerose condotte. Ebbene, quanto all'art. 323 c.p. l'intento del legislatore è stato quello di circoscrivere il più possibile la fattispecie dell'abuso d'ufficio. Ed infatti, la norma attuale prevede oggi che «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni». La modifica riguarda l'inciso “in violazione di norme di legge o di regolamento” che diventa “in violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. La specifica condotta dovrà essere, quindi, (a) espressamente prevista (e, quindi, non potrà più esserci reato per violazione del principio costituzionale di imparzialità della P.A.?) soltanto da un atto avente forza di legge (e quindi non più dei – sempre più presenti e dettagliati – regolamenti?), (b) non deve lasciare spazi di discrezionalità. La ratio legis è evidentemente, quindi, quella di limitare, circoscrivere l'elemento oggettivo della fattispecie e ridurre l'area del penalmente rilevante rassicurando i pubblici funzionari. Responsabilità per danno erariale. Certamente oltre al rischio di incappare nelle maglie dell'abuso d'ufficio l'amministrazione è spesso timorosa nell'assumere decisioni non vincolate anche per il timore di dover rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti. Ecco perché già il decreto Semplificazioni era intervenuto anche su quest'aspetto con l'art. 21 che era stato molto criticato specialmente dalla magistratura contabile poiché limita l'operatività della responsabilità erariale. In primo luogo, il primo comma dell'art. 21 aveva previsto che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”. In secondo luogo, il secondo comma aveva limitato sostanzialmente (quantomeno temporaneamente) la responsabilità erariale “ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Oggi la legge di conversione ha prorogato questo periodo temporaneo dal 31 luglio al 31 dicembre 2021. Quindi in questo periodo temporaneo la responsabilità erariale scatterà per (a) missione o inerzia del soggetto agente (b) fatti dolosi (dove il dolo dovrà – anche a regime – essere il dolo di danno e non solo della condotta) ma non per colpa grave (che è sempre stata l'altra ipotesi di responsabilità erariale). Attenzione a comunicare la PEC. L'art. 37 introduce disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. Tra le varie disposizioni (torneremo poi su quelle che riguardano le società) deve essere richiamata quella che riguarda gli iscritti agli Albi e Ordini che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che rischiano la sospensione. Orbene, l'iscritto che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. Si tratta di un provvedimento amministrativo di sospensione di carattere amministrativo e non deontologico. Peraltro, l'applicazione della sanzione della sospensione appare vincolata ed anzi assistita anche dalla previsione per cui l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Istanza telematica di liquidazione del gratuito patrocinio. Da ultimo, l'art. 37-bis introduce una misura di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio. Ed infatti, al deliberato scopo di «favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia». È significativo rilevare come il Dossier di studio elaborato dalla Camera dei deputati osservi che «il provvedimento di definizione delle modalità telematiche potrebbe essere emanato all'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico»: confidiamo, quindi, che nelle more della pubblicazione il Ministero della giustizia provveda all'emanazione delle regole tecniche per il deposito telematico dell'istanza onde evitare che la misura di semplificazione si trasformi in misura di complicazione.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |