StartUp innovative e PMI: fino al 30 settembre il deposito tardivo dell'attestazione di mantenimento dei requisiti

La Redazione
18 Settembre 2020

Con la Circolare n. 1/V il MISE fa sapere che le StartUp innovative e le PMI che non abbiano provveduto entro il 31 luglio 2020 al deposito dell'attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti, potranno provvedervi entro il prossimo 30 settembre.

Con la Circolare n. 1/V del 9 settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che le StartUp innovative e le PMI che non abbiano provveduto entro il 31 luglio 2020 al deposito dell'attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti (art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 e art. 4, comma 7 del D.L 3 del 2015), potranno provvedervi entro il prossimo 30 settembre.

Infatti, chiarisce il MISE, è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione.

Come emerge dalla Circolare, in applicazione del disposto della norma emergenziale (Cura Italia) le prescrizioni recate dai citati artt. 25, comma 15, DL 179/2012 e art. 4, comma 6, DL 3/2015, devono essere interpretate nel senso che tutte le StartUp e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti. Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei commi 16 dell'art. 25 e 6, dell'art. 4, comporta la sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.
Appare evidente che il legislatore ha descritto una fase procedimentale che cronologicamente si chiude il 30 settembre. I 60 giorni dalla perdita dei requisiti/ mancato deposito della dichiarazione, che decorrono dal 1° agosto, consentono di valutare le eventuali dirimenti prima di giungere al provvedimento ablativo reale.
Inoltre, sostiene il MISE, considerate le condizioni particolari si potrebbe in via eccezionale invocare l'applicazione del principio del ravvedimento operoso, che opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l'obbligo doveva essere adempiuto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Il MISE, inoltre, chiarisce che trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, si procederà alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, su cui si veda la precedente news, in questo portale).

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