Il Tribunale di Milano (GI Dorigo) sull'illecito trattamento dati condanna Google alla deindicizzazione
18 Settembre 2020
La pubblicazione di questa importante pronuncia ci offre l'occasione per un momento di riflessione e per un ricordo del Giudice (estensore della pronuncia in commento) che, dopo 34 anni di instancabile lavoro, ci ha lasciato il 2 settembre di quest'anno. Ho avuto il privilegio di conoscerla, nel 2012, e di dividere con lei il quotidiano lavoro di giudici addetti ad una Sezione che si occupa dei diritti fondamentali della persona. E proprio a quei diritti Loretta, prima da pubblico ministero, poi da giudice penale e poi da giudice civile, ha sempre guardato, con rigore, coraggio e rispetto. Le camere di consiglio passate a dibattere di delicate questioni di responsabilità sanitaria, di bilanciamento tra diritti fondamentali, di libertà di espressione, di cause in materia di discriminazione, di ricorsi cautelari proposti in materia di inizio vita e fine vita erano sempre animate dal contributo di un Magistrato che non si limitava a rispondere con professionalità e preparazione, ma si metteva in discussione e non temeva il confronto. Un'eredità importante, quella lasciata da Loretta. Un'eredità che, come dovrebbe accadere per tutti i magistrati, parla attraverso le sue sentenze. Pronunce, come quella in esame, ci ricordano quanto importante sia l'ascolto delle parti, lo studio degli atti delle parti, l'approfondimento teorico attuato grazie all'indispensabile contributo della dottrina e la sensibilità giuridica.
La pronuncia in esame ha ad oggetto un ricorso avente ad oggetto l'illecito trattamento dei dati personali effettuato attraverso la diffusione di contenuti dal carattere ritenuto falso e diffamatorio. Il ricorrente aveva allegato che, digitando il proprio nominativo sul motore di ricerca Google, apparivano sul proprio conto notizie false e dal contenuto diffamatorio. Dopo aver richiesto al motore di ricerca di rimuovere determinati contenuti dall'elenco dei risultati generati durante la ricerca con nome e cognome dell'interessato, aveva adito l'Autorità giurisdizionale, chiedendo di dare prevalenza, nel bilanciamento tra contrapposti diritti, al diritto all'identità personale, alla riservatezza ed all'integrità del proprio onore e reputazione, istando per la tutela giurisdizionale nei confronti del motore di ricerca Google. Un primo aspetto di particolare interesse attiene alla qualificazione del diritto controverso (diritto all'onore e reputazione o diritto al lecito trattamento dei dati personali), atteso che la stessa rileva sia ai fini della valutazione del quadro normativo, nazionale e sovranazionale, di riferimento sia ai fini della scelta dei rimedi esperibili. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che “in conseguenza di un determinato comportamento (tenuto dal motore di ricerca, dal giornalista o dal titolare del sito sorgente) si possano verificare sia una lesione al diritto al corretto trattamento dei dati personali sia una lesione del diritto all'onore, alla reputazione o all'immagine dell'interessato”. Un unico comportamento, pertanto, integra sia una violazione del diritto alla reputazione che un illecito trattamento dei dai personali.
Tanto premesso, nella decisione in esame il giudicante, prima di valutare le conseguenze del comportamento illecito allegato da parte attrice, esamina le caratteristiche del soggetto che tale violazione avrebbe posto in essere, per giungere ad affermare che i motori di ricerca di seconda generazione, come Virgilio, Yahoo e Google sono “sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo (manuale e automatico) delle migliori pagine selezionate dal web”. Con particolare riferimento a Google, si afferma che la stessa è “un'enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso la sua web-farm”. Google, dunque, oltre ad attivarsi in qualità di host provider, vale a dire un soggetto che offre ospitalità ad un sito internet – il cui contenuto è gestito da altro soggetto in piena autonomia – sui propri servers, agisce ed opera come una vera e propria banca dati; anzi, per la precisione deve essere assegnato alla categoria dei cd. big data, ossia dei titolari di trattamento dati nella loro massima estensione. L'accertamento delle caratteristiche del danneggiante e la qualificazione in termini di big data costituisce un aspetto centrale ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile. Dopo aver escluso che possa trovare applicazione la normativa contenuta nel D. Lgs. n.70/03 (che inerisce esclusivamente l'attività di memorizzazione di informazioni commerciali fornite da altri), il Tribunale afferma che ciò che viene in rilievo è proprio la condotta posta in essere dal motore di ricerca “in qualità di titolare del trattamento dei dati sottesa all'evocazione attraverso la semplice digitazione del nome e cognome dell'interessato di tutti i siti in cui viene in risalto il preteso ruolo criminale del ricorrente attraverso un software messo a punto da Google e di cui quest'ultima si avvale per facilitare la ricerca degli utenti attraverso il suo motore di ricerca”. Da tale considerazione consegue che, dovendo trovare applicazione la disciplina sul trattamento dei dati personali, dovrebbe in astratto trovare immediata applicazione l'art. 11 D.Lgs n.196/2003, con conseguente obbligo a carico del titolare del trattamento di immediata cancellazione o rettificazione dei dati personali, dai risultati delle stringhe di ricerca (non certo dai contenuto dei siti sorgente), nel senso richiesto dall'interessato. La rilevanza della vicenda in esame si apprezza proprio in ragione del fatto che, come sovente accade, nel web i dati risultano inseriti in contenuti non comprimibili nella mera categoria delle aggregazioni di nudi dati, ma siano piuttosto inclusi in testi più ampi, ascrivibili all'area dell'esercizio della libertà di stampa o di espressione, di talché la cancellazione della pagina web dall'archivio del titolare del trattamento finirebbe per incidere su un'area ben più ampia del singolo dato che si vuole trattare. Proprio alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale conclude per un necessario bilanciamento tra contrapposti diritti: la libertà di iniziativa economica, il diritto alla libertà di informazione ed il diritto alla libertà di espressione ad essa correlati da un lato e il diritto all'identità personale ed alla riservatezza, dall'altro. Con riferimento alla fattispecie presa in esame dal Tribunale di Milano, il bilanciamento porta a ritenere prevalente il diritto al ridimensionamento della propria visibilità telematica e comporta, quindi, l'ordine di deindicizzazione imposto alla banca dati convenuta.
Ancora in punto di rimedi esperibili, il Tribunale, dopo aver rigettato la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale (ritenuta sfornita di prova), ha accolto quella avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale subito. In particolare, parte ricorrente ha allegato “la sofferenza derivante dal perdurare della reperibilità dei dati negativi che lo riguardavano mediante attivazione delle ricerche a proprio nome sul motore generalista e la frustrazione subita alla reiezione della richiesta avanzata”. A fronte di tale allegazione, il giudice ha valutato il disagio subito da parte ricorrente, dovuto alla preoccupazione conseguente al protrarsi della permanenza in rete dell'abbinamento del proprio nominativo alle URL riportanti le notizie diffamatorie in esito al rifiuto opposto da Google LLC. Nella liquidazione del danno, il Tribunale ha altresì tenuto conto del comportamento del danneggiante e, in particolare, della risposta derisoria opposta da Google LLC alle richieste di cancellazione dell'interessato, per giungere ad una liquidazione del danno morale di euro 25.000,00.
|