Il diritto all'uso delle tecnologie alla prova delle notifiche telematiche

18 Settembre 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale». Molte le disposizioni introdotte con lo scopo di semplificare i procedimenti amministrativi e favorire un uso sempre più diffuso del digitale nella pubblica amministrazione snellendo così le procedure con riduzione anche dei costi.

Abbiamo già esaminato i profili relativi alle novità in materia di responsabilità erariale e di abuso d'atti d'ufficio nonché quelli relativi alle richieste di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato che dovranno essere effettuate sempre telematicamente.
Oggi esamineremo le norme contenute nel Titolo III recante disposizioni misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale occupandoci, in particolare, delle novità in materia di (a) notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (art. 28), (b) utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti (art. 37) nonché (c) di alcune semplificazioni (verbali medici, vendita delle SIM per l'internet of things, autocertificazione).

P.A. e obbligo di comunicare PEC. L'art. 28 - dedicato alle semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale - dovrebbe (il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi) superare alcuni dei maggiori problemi che gli operatori incontravano nel tentativo di procedere alle notifiche telematiche specialmente e proprio alle pubbliche amministrazioni.
L'individuazione degli elenchi pubblici utilizzabili e la mancata indicazione degli indirizzi PEC da parte delle amministrazioni (alcune delle quali giustificavano la mancata comunicazione con l'impossibilità di indicare più indirizzi – corrispondenti alle articolazioni territoriali – per un unico codice fiscale) hanno rappresentato fino ad oggi due dei problemi più significativi.
Oggi, l'art. 28, in primo luogo, elimina il termine massimo (ampiamente scaduto essendo stato il 30 novembre 2014) entro cui l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la ricezione di comunicazioni e notificazioni.
Quell'obbligo (rectius la violazione di quell'obbligo) aveva portato in alcuni casi a ricorsi davanti al giudice amministrativo per ottenere la condanna dell'Amministrazione alla comunicazione anche perché – avevano scritto più volte i giudici amministrativi – impedire la notificazione in modalità telematica ledeva il diritto di azione della parte).
Secondo la nuova norma potranno essere comunicati indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni per eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso tali uffici l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie, ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.
Sarà poi possibile indicare ulteriori indirizzi PEC utilizzabili, per le medesime finalità, in caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti.

Mancata comunicazione. Quid juris in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo ovvero di impossibilità di notificare per cause imputabili al destinatario?
Il comma 1, lettera b) modifica il comma 13 dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012, prevedendo che, in caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuino ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 16 medesimo e cioè con deposito in cancelleria.
Le notificazioni ad istanza di parte si effettueranno invece ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'articolo 16-ter secondo cui la notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del CAD e cioè l'IPA (che la giurisprudenza dopo un intervento del legislatore aveva escluso come pubblico elenco valido per le notificazioni).
Ora, quindi, diviene elenco pubblico nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC.
Se dovessero esserci più domicili digitali facenti capo alla stessa amministrazione pubblica, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo PEC primario, ivi indicato nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID.
Ed infatti, la norma è la seguente: fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (id est l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - IPA) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.
La norma è immediatamente applicabile anche se dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della per le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.

Posta elettronica certificata. Un'altra serie di interventi normativi è quella contenuta nell'art. 37 recante disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti e garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 CAD.
Le nuove norme riguardano sia (a) gli iscritti in albi ed elenchi (comma 7-bis) sia (b) le società iscritte nel Registro delle Imprese.
Quanto ai professionisti è prevista come sanzione per la mancata comunicazione – dopo una diffida ad adempiere - la sospensione dall'albo per la quale è competente il Consiglio dell'ordine. Si tratta di una sanzione avente natura “amministrativa” e non “deontologica” con la conseguenza che, quanto agli avvocati, sarà competente il Consiglio dell'Ordine e non il Consiglio di disciplina.
La nuova norma prevede che «il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi».
Le nuove norme per le società invece rafforzano l'obbligo per le imprese di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (sia prevedendo la sospensione dell'esame della domanda di iscrizione al Registro in luogo dell'art. 2630 c.c. sia prevedendo sanzioni amministrative) assegnando come termine ultimo la data del 1° ottobre 2020 e, soprattutto, prevede nel caso di mancata comunicazione del domicilio digitale che il Conservatore del Registro delle imprese provveda alla assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale.
Inoltre, è prevista una procedura analoga anche con riferimento ai domicili inattivi: sul punto il comma 6-ter prevede che il Conservatore “che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 c.c.
L'art. 29-ter prevede la possibilità su richiesta dell'interessato per le commissioni mediche pubbliche di redigere verbali anche senza procedere a visita del soggetto quando la documentazione medica è sufficiente per le valutazioni. Ed infatti, il primo comma prevede che le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
Resta, ovviamente, che laddove «la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta».
L'art. 30-bis amplia lo spazio di operatività dell'uso dell'autocertificazione. Ed infatti, fino ad oggi in base all'art. 2 del d.P.R. n. 445/2000 le norme del d.P.R. disciplinavano altresì la produzione di atti e documenti ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza e ai privati “che vi consentono”. Oggi il decreto Semplificazioni elimina – anche nell'art. 71 dedicato ai controlli sui dati acquisiti – la condizione del consenso.

Internet of Things. L'art. 27-bis interviene sulle schede SIM inserite nell'ambito dei prodotti IOT prevedendo che non si applica l'obbligo di identificazione cui siamo abituati quando acquistiamo una scheda SIM per traffico voce o internet laddove la scheda (a) venga utilizzata per la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose" e (b) sia stata installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di del servizio di connessione a internet.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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