Emolumenti aggiuntivi nel pubblico impiego
21 Settembre 2020
Pubblico impiego: il dipendente entro quali limiti può agire in giudizio per ottenere gli emolumenti allo stesso riconosciuti come dovuti dal datore?
In linea generale si rammenta che la ricognizione di debito produce effetti solo sul piano processuale, derivandone una relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto, che si presume, dunque, fino a prova contraria.
Non costituisce, invece, fonte autonoma di obbligazione, sicché il giudice non può prescindere dall'accertare, sotto il profilo sostanziale, l'esistenza o la validità del rapporto stesso. Diversamente dal lavoro privato, nell'ambito del pubblico impiego il datore di non può riconoscere, quale trattamento di miglior favore, emolumenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
Ne consegue che ove sia stato attribuito al lavoratore un determinato trattamento, l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al medesimo, occorrendo anche la conformità della determinazione datoriale alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l'atto risulta essere affetto da nullità.
La mera ricognizione del debito, pertanto, non può incidere sull'eventuale invalidità della fonte sostanziale della pretesa vantata dal lavoratore, qualora l'emolumento richiesto non risulti conforme alle previsioni negoziali nei termini suddetti.
Cfr.: Cass.ù, 18 agosto 2020, n. 17226 e 29 maggio 2018. |