La inutilizzabilità del lavoratore va provata (solo) in giudizio

21 Settembre 2020

La non utilizzabilità del lavoratore, presso un diverso reparto o sede, deve essere espressamente indicata nell'atto di recesso?Come precisato anche dalla giurisprudenza, la modifica dell'art. 2, comma 2, l. n. 604/1966 (art. 1, comma 37, della cd. legge Fornero)...

La non utilizzabilità del lavoratore, presso un diverso reparto o sede, deve essere espressamente indicata nell'atto di recesso?

Come precisato anche dalla giurisprudenza, la modifica dell'art. 2, comma 2, l n. 604/1966 (art. 1, comma 37, della cd. legge Fornero) è stata diretta ad eliminare la possibilità di licenziamenti immotivati, intimati senza l'espressa indicazione dei motivi determinanti il recesso, dei quali il lavoratore deve essere reso edotto.

Tuttavia il datore non è tenuto a esporre, ed a fortiori a provare, in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto giustificanti il recesso, dovendo indicare solo quelli essenziali della fattispecie - nell'ipotesi di licenziamento per gmo le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa- cosicché in sede di impugnazione non potrà invocarne una totalmente diversa (principio di immutabilità della motivazione).

Ne consegue che, in materia di licenziamento per gmo, non è necessaria l'indicazione nell'atto di recesso della inutilizzabilità aliunde del dipendente, costituendo l'adempimento dell'obbligo di repechage un elemento implicito non essenziale, del quale il datore dovrà dare prova solo in sede processuale.

Cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2020, n. 16795.


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