Inammissibile la reiterazione di un'opposizione con istanza di sospensione che si differenzia dalla prima solo nell'oggetto

Redazione scientifica
21 Settembre 2020

Qualora la mancata sospensione dell'esecuzione, alla quale il terzo si sia opposto ai sensi dell'art. 619 c.p.c., e la conseguente vendita dei beni pignorati abbiano determinato la tardività dell'opposizione, anche se proposta anteriormente a tale momento, deve rilevarsi come...

Qualora la mancata sospensione dell'esecuzione, alla quale il terzo si sia opposto ai sensi dell'art. 619 c.p.c., e la conseguente vendita dei beni pignorati abbiano determinato la tardività dell'opposizione, anche se proposta anteriormente a tale momento, deve rilevarsi come, essendovi già stata una opposizione preventiva (ma da ritenere tardiva quanto agli effetti a causa della pronuncia di rigetto sull'istanza di sospensione con le conseguenze predette), nonché una pronuncia sull'inibitoria, il terzo non può fare altro che proseguire nell'esecuzione pendente; deve pertanto ritenersi inammissibile la reiterazione di un'opposizione con istanza di sospensione che si differenzia dalla prima solo nell'oggetto a causa degli sviluppi, medio tempore intervenuti, nella procedura esecutiva.

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