La delibera condominiale ha efficacia probatoria anche oltre la fase monitoria?

Redazione scientifica
21 Settembre 2020

In tema di riscossione di contributi condominiali, la delibera assembleare costituisce titolo di credito del Condominio e prova l'esistenza di tale credito. Essa legittima sia la concessione del decreto ingiuntivo sia la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto.

Così ha deciso la cassazione con l'ordinanza n. 17863/20, depositata il 27 agosto.

Un Condomino, in forza di una delibera assembleare, otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di un condomino per il pagamento dei contributi condominiali. Il condomino proponeva opposizione al decreto che veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva la delibera assembleare idonea a fornire prova del credito oltre la fase monitoria. La decisione veniva confermava dalla Corte D'appello.

Pertanto, il condomino ricorre in Cassazione denunciando che erroneamente la Corte territoriale ha riconosciuto efficacia probatoria alla delibera condominiale anche nella fase di opposizione, senza verificare l'effettiva esistenza del debito a carico del condomino.

La Cassazione ritenendo inammissibile il ricorso, richiama la giurisprudenza (tra cui Cass. sez. un., n. 26629/2009) secondo cui «in tema di riscossione di contributi condominiali, la delibera di assemblea costituisce titolo di credito del Condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere».

Alla luce di ciò, il giudice deve accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo solo se la delibera assembleare, essendo stata impugnata, abbia perduto la sua efficacia poiché ne è stata sospesa l'esecuzione o è stata annullata con sentenza.
Poiché la Corte d'appello ha correttamente applicato questo principio, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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