Principali novità fiscali del c.d. Decreto "agosto"

22 Settembre 2020

È stato pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale 14.08.2020 n. 203, il Decreto Legge 14.08.2020 n. 104 (c.d. Decreto di Agosto), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Il Decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.08.2020 e dovrà essere convertito in legge entro il 13.10.2020. Di seguito si richiamano, brevemente, le principali novità fiscali introdotte, lasciando ai successivi contributi gli opportuni approfondimenti.
Premessa

È stato pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale 14.08.2020 n. 203, il Decreto Legge 14.08.2020 n. 104 (c.d. Decreto di Agosto), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Il Decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.08.2020 e dovrà essere convertito in legge entro il 13.10.2020.

Di seguito si richiamano, brevemente, le principali novità fiscali introdotte, lasciando ai successivi contributi gli opportuni approfondimenti.

Art. 97 Decreto Legge 104/2020 “Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi”

L'art. 97 del citato Decreto Legge 104/2020 introduce un'ulteriore rateizzazione dei versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, sospesi, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La proroga opera secondo le modalità di seguito descritte.

  1. per il 50% delle somme oggetto di sospensione: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  2. per il restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

L'art. 97 dispone che non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Sul punto, si rammenta che gli artt. 126 e 127 D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'art. 18 D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) e dagli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).

Le modalità di versamento di cui sopra, trovano applicazione, anche, in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Art. 98 Decreto Legge 104/2020 “Proroga secondo acconto Isa”

Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti Isa, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Destinatari del differimento sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto MEF (pari ad € 5.164.569,00).

La proroga si applica anche per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 27 giugno 2020 e quindi anche per i soggetti che applicano il regime forfettario ex art. 1 co. 54-89 L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione), il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 co. 1 D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione), e i soggetti che presentano case di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (ad esempio, inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc. ecc.).

La proroga riguarda, altresì, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR.

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 99 Decreto Legge 104 del 2020 “Proroga riscossione coattiva”

Il Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.

Pertanto, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

È differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,

Sono sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (v. articolo 48-bis d.P.R. 602/1973 in ragione del quale gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore ad € 5.000,00, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrare-Riscossione l'eventuale morosità del creditore. In tal caso l'ente pubblico è tenuto a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l'Agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi).

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali e gli avvisi di addebito emessi dall'INPS.

Sono, altresì, sospese sino al 15 ottobre 2020 le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi, nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

Art. 110 Decreto Legge 104 del 2020 “Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020”

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano gli Ias, nonché, per effetto del richiamo all'articolo 15, L. n. 342/2000, anche le società di persone commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali non residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, possono, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2426, c.c. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere fatta nel bilancio 2020, oppure, per effetto di quanto previsto dall'art. 12-ter, D.L. 23/2020, in quelli 2021 e 2022.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Parimenti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2020, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000, del regolamento di cui al D.M. 162/2001, del regolamento di cui al decreto MEF 86/2002 edell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.

Infine, è previsto che quanto stabilito all'art. 14, comma 1, L. 342/2000, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata tramite versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al 10%.

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