La Procura Generale della Cassazione sulla vincolatività del parere di congruità della parcella rilasciato dal COA
22 Settembre 2020
La questione è stata sollevata dal COA di Roma con una nota che sottolineava l'indirizzo interpretativo consolidatosi presso il Tribunale della Capitale secondo cui i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati per la liquidazione dei compensi legali vengono rigettati nonostante siano corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità emesso dal compente Consiglio dell'Ordine. Tale soluzione discende dall'assunto secondo cui l'art. 636 c.p.c. (per il quale la domanda azionata in via monitoria deve essere accompagnata dal parere di congruità dell'associazione professionale al quale il giudice deve poi attenersi) sarebbe una disposizione ancorata al sistema tariffario e dunque non più operante a seguito dell'abolizione del medesimo da parte della l. n. 27/2012.
Svolta apposita istruttoria sul tema ed analizzate le diverse impostazioni interpretative, la Procura Generale ritiene che l'avvocato che non abbia ottenuto dal cliente il pagamento del compenso e non passa avvalersi di un preventivo accordo scritto, può agire con il procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. e richiedere dunque l'emanazione di un decreto ingiuntivo che sia basato sulla parcella corredata dal parere di congruità del COA. Non ritiene infatti la Procura che la l. n. 27/2012 abbia inciso sugli strumenti processuali previsti dall'ordinamento per la tutela dell'avvocato, né che abbia comportato l'ablazione della possibilità di avvalersi del parere del COA al fine di chiedere un decreto ingiuntivo.
In conclusione, la Procura Generale ha inviato al Primo Presidente della Corte di cassazione la richiesta di enunciazione dei seguenti principi di diritto:
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |