La Procura Generale della Cassazione sulla vincolatività del parere di congruità della parcella rilasciato dal COA

Redazione scientifica
22 Settembre 2020

La Procura Generale della Corte di Cassazione è stata investita della questione relativa alla valenza giuridica dei pareri di congruità emessi dai Consigli degli Ordini degli avvocati ai fini della liquidazione delle competenze professionali richieste dai singoli professionisti in via monitoria.

La questione è stata sollevata dal COA di Roma con una nota che sottolineava l'indirizzo interpretativo consolidatosi presso il Tribunale della Capitale secondo cui i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati per la liquidazione dei compensi legali vengono rigettati nonostante siano corredati da prova documentata dell'attività svolta e dal parere di congruità emesso dal compente Consiglio dell'Ordine. Tale soluzione discende dall'assunto secondo cui l'art. 636 c.p.c. (per il quale la domanda azionata in via monitoria deve essere accompagnata dal parere di congruità dell'associazione professionale al quale il giudice deve poi attenersi) sarebbe una disposizione ancorata al sistema tariffario e dunque non più operante a seguito dell'abolizione del medesimo da parte della l. n. 27/2012.
La nota del COA, evidenziando come tale orientamento risulti isolato e non condivisibile, auspica dunque un intervento della Procura Generale per la formulazione di un'istanza alla Corte di Cassazione che consenta di assicurare uniformità interpretativa sul tema.

Svolta apposita istruttoria sul tema ed analizzate le diverse impostazioni interpretative, la Procura Generale ritiene che l'avvocato che non abbia ottenuto dal cliente il pagamento del compenso e non passa avvalersi di un preventivo accordo scritto, può agire con il procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. e richiedere dunque l'emanazione di un decreto ingiuntivo che sia basato sulla parcella corredata dal parere di congruità del COA. Non ritiene infatti la Procura che la l. n. 27/2012 abbia inciso sugli strumenti processuali previsti dall'ordinamento per la tutela dell'avvocato, né che abbia comportato l'ablazione della possibilità di avvalersi del parere del COA al fine di chiedere un decreto ingiuntivo.

In conclusione, la Procura Generale ha inviato al Primo Presidente della Corte di cassazione la richiesta di enunciazione dei seguenti principi di diritto:

  • «l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012, non ha determinato, in base al disposto del suo art. 9, l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.»;
  • «la persistente vigenza dell'art. 636 c.p.c. consente all'avvocato di agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali con la richiesta di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633, comma 1, n. 2, c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordire reso, a partire dall'abolizione del sistema tariffario disposto con la l. n. 27/2012, alla luce del sistema dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247/2012 e ai relativi decreti ministeriali attuativi».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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