Nulla la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini cui non sia comune l'impianto centralizzato, né siano serviti da esso

Maurizio Tarantino
22 Settembre 2020

È nulla la deliberazione che vieta al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento. Inoltre, è nulla la delibera condominiale che pone a carico del condomino la partecipazione alle spese straordinarie e di conservazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento nel caso in cui lo stesso si sia distaccato dall'impianto in modo tale da escludere la possibilità di un futuro riallaccio allo stesso.

Il caso. La Corte territoriale aveva respinto l'impugnazione spiegata dal condomino con riguardo alla delibera di approvazione del consuntivo che poneva a suo cario una quota per la gestione del riscaldamento. Secondo i giudici di merito, in particolare, appariva incontroverso che, dopo la sostituzione della caldaia per l'erogazione del riscaldamento centralizzato deliberato dall'assemblea di settembre 2000, l'unità immobiliare del condomino Tizio, quanto meno dal 2001, non era più stata collegata all'impianto condominiale. Del resto, era stato accertato che l'assemblea non aveva autorizzato il condomino a distaccare la sua proprietà dall'impianto centralizzato; inoltre, tale distacco costituiva violazione dell'art. 10 del regolamento di Condominio.

Le contestazioni. Avverso la pronuncia in esame il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione eccependo l'inoperatività, all'epoca dei fatti di causa, della legge n. 220/2012, e la sussistenza di un diritto del singolo condomino a staccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale, senza essere onerato di alcuna prova preventiva, essendo peraltro pacifico che fosse stato il Condominio a non allacciare l'unità immobiliare di Tizio alla nuova caldaia installata nel 2001.

Divieto del distacco dall'impianto centralizzato. Secondo la S.C., la sentenza della Corte d'appello era errata nella parte in cui aveva sostenuto l'illegittimità del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato effettuato da Tizio, ovvero il mancato collegamento della sua unità immobiliare all'impianto condominiale dopo la sostituzione della caldaia nel 2001, alla stregua dell'art. 10 del regolamento di Condominio, nonché della revoca di ogni autorizzazione al distacco deliberata dall'assemblea di ottobre 2000. Difatti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102/2014 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera i, punto i, del d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l'uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe perciò nulla o non meritevole di tutela (Cass. civ. sez. II, 11 dicembre 2019, n. 32441).

Partecipazione alle spese di funzionamento dell'impianto. Ed ancora, secondo i giudici della Suprema Corte, era incomprensibile il ragionamento della Corte d'appello in base al quale il condomino non poteva considerarsi distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento, e doveva perciò continuare a sostenerne le spese di funzionamento, in quanto, a seguito della sostituzione della caldaia avvenuta nel 2001, la proprietà di Tizio non era più collegata con il rinnovato impianto centrale condominiale. A tal proposito, la S.C. ha evidenziato che, in generale, il condomino rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale (ad esempio, proprio quelle per la sostituzione della caldaia), anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune. Se, tuttavia, in seguito ad un intervento di sostituzione della caldaia dell'impianto termico centralizzato, il mancato allaccio di un singolo condomino non si intenda quale volontà unilaterale dello stesso di rinuncia o distacco, ma appaia quale conseguenza della impossibilità tecnica di fruizione del nuovo impianto condominiale a vantaggio di una unità immobiliare, restando impedito altresì un eventuale futuro riallaccio, deve ritenersi che tale condomino non sia più titolare di alcun diritto di comproprietà sull'impianto, e non debba perciò nemmeno più partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa, essendo nulla la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune l'impianto centralizzato, né siano serviti da esso (Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2012, n. 7182).

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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