L'amministratore che indaga la violazione di norme edilizie non viola la privacy del condomino

Edoardo Valentino
23 Settembre 2020

La normativa a tutela della privacy degli individui non copre le informazioni relative alle unità immobiliari di proprietà degli stessi, notabilmente la verifica dell'eventuale commissione di abusi edilizi.Tale verifica, poi, è pacificamente legittima se effettuata dall'amministratore di condominio in adempimento ai propri doveri di tutela della salubrità e stabilità del palazzo.

Questo il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, del 17 settembre 2020, n. 19327. Un condomino agiva in giudizio avverso svariati soggetti, tra i quali un impiegato comunale, l'amministratore del condominio e il comune di residenza, lamentando come questi – in concerto tra loro – avessero messo in atto condotte lesive del suo diritto alla privacy.

La questione, in particolare, ineriva la richiesta di documentazione effettuata dall'amministratore del condominio relativamente a dei lavori edili effettuati dall'attore nella propria abitazione. L'attore, infatti, aveva realizzato un lastrico solare ed altre migliorie nella sua proprietà e, a parere dell'amministratore e degli altri condomini, egli non avrebbe avuto le dovute autorizzazioni edilizie.

Al fine di verificare la correttezza dei lavori effettuati, quindi, l'amministratore aveva richiesto al comune i titoli edilizi relativi alle predette opere e questi erano stati concessi. Successivamente, l'amministratore aveva comunicato l'esito di tale ricerca sia ai condomini dello stabile che a svariate autorità preposte al contrasto degli abusi edilizi. Era quindi parere dell'attore che detta operazione fosse stata realizzata in violazione della normativa sulla privacy, in particolare degli artt. 152 ss. del d.lgs. n. 192/2003. La questione oggetto del presente approfondimento verte intorno al diritto alla privacy dei condomini, o meglio, quando è legittimo violare il diritto alla riservatezza dei condomini?

Esistono diritti superiori alla riservatezza in ragione dei quali è legittimo sacrificare la privacy e derogare la normativa posta a tutela della stessa? E ancora: esistono soggetti “qualificati” per i quali è consentito derogare al diritto alla riservatezza dei condomini? A tutte queste domande risponde, direttamente o indirettamente la sentenza della Cassazione, sez. I, del 17 settembre 2020, n. 19327, che verrà commentata nel paragrafo successivo. Per maggiore completezza, tuttavia, pare opportuno nella presente sezione evidenziare le componenti del diritto alla privacy.

Il testo fondamentale della tutela della privacy in Italia è indiscutibilmente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. La materia è stata in seguito innovata dall'approvazione del d.lgs. n. 101/2018, che ha adeguato l'ordinamento nazionale alle indicazioni europee di cui al regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

Dalla predetta normativa si ricavano diverse definizioni chiave. Per “dati personali” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Per “trattamento”, invece, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Da ultimo, con il termine “comunicazione” s'intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» e con “diffusione” la normativa intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La conoscenza di questi termini e della loro portata pare fondamentale per la comprensione del caso di studio in oggetto. Nel caso specifico, difatti, la questione non ineriva al caso specifico della persona del condomino, ma al suo immobile e alla regolarità edilizia e amministrativa delle parti di nuova costruzione sul lastrico solare di sua proprietà e, più in particolare, gli esiti di procedimenti amministrativi in sanatoria relativi a una pratica edilizia.

Analizzata la fattispecie di fatto e la parte in diritto relativa alla normativa a tutela della privacy occorre ora approcciare la decisione della Cassazione. A seguito della soccombenza presso il Giudice di merito, difatti, la questione approdava in sede di legittimità ove, a seguito del giudizio, la Sezione I della Cassazione emetteva la sentenza n. 19237 del 17 settembre 2020. La Cassazione evidenziava come nel caso in questione non vi fosse alcuna violazione della privacy e che l'utilizzo dei dati effettuato da parte dell'amministratore fosse consentito.

In primis gli Ermellini chiarivano come l'amministratore fosse un soggetto qualificato e deputato a svolgere attività di ricerca sulla regolarità edilizia delle opere realizzate in condominio. Tra i compiti del mandatario vi è infatti all'articolo 1130 c.c. il dovere di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”.

Nel caso in questione, poi, i dati trattati non erano quelli personali del condomino, ma del suo immobile e in particolare quelli relativi alla regolarità amministrativa delle costruzioni realizzate. L'area in oggetto era infatti soggetta a vincoli e l'amministratore aveva dubitato che il condomino avesse chiesto e ottenuto le dovute autorizzazioni edilizie. Appurata l'assenza delle autorizzazioni, e quindi l'abusività del manufatto realizzato, l'amministratore aveva poi dato la comunicazione a tutti gli altri condomini e conduttori di immobili in condominio.

A parere della Cassazione tale utilizzo non violava i diritti del condomino in quanto i soggetti destinatari erano comunque soggetti interessati a ricevere la comunicazione, dato che l'opera poteva compromettere l'equilibrio statico del palazzo. Aggiungevano, infine, gli Ermellini, come l'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 prevedesse comunque l'inefficacia dei limiti alla normativa della privacy in caso di notizie relative ad atti e documenti concernenti autorizzazioni e concessioni edilizie, rilascio del permesso di costruire e dati relativi agli immobili ed alle opere abusive.

In conseguenza di quanto appena affermato la Cassazione rigettava il ricorso del condomino e lo condannava alla refusione delle spese di lite ai convenuti.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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