Domanda cautelare e termine per l'introduzione della fase di merito

24 Settembre 2020

Il termine perentorio, di cui all'art. 669-octies c.p.c., previsto per introdurre la causa di merito a seguito dell'avvenuto accoglimento della domanda cautelare (nel caso di specie si tratta di sequestro conservativo trascritto su beni immobili), può beneficiare della sospensione feriale dei termini processuali?

Il termine perentorio, di cui all'art. 669-octies c.p.c., previsto per introdurre la causa di merito a seguito dell'avvenuto accoglimento della domanda cautelare (nel caso di specie si tratta di sequestro conservativo trascritto su beni immobili), può beneficiare della sospensione feriale dei termini processuali?

La questione riguarda l'applicazione della previsione contenuta nella legge n. 742/1969 (e successive modifiche ed integrazioni).

La ratio che sottende l'applicazione della detta normativa risiede nella necessità che procedimenti per loro natura urgenti (come i procedimenti cautelari, che qui ci riguardano) non debbano soffrire della sospensione feriale dei termini a differenza dei procedimenti cosiddetti ordinari che, al contrario, vi sono sottoposti.

Il discrimine risiede, poi, non solo nella natura del procedimento instaurato ma anche nella materia del procedimento stesso (ad esempio, per quello che riguarda l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione, procedimenti che non devono sopportare la sospensione feriale).

Nel caso di specie, se è di chiara evidenza che il procedimento cautelare descritto nel quesito non debba sopportare il periodo di sospensione feriale, ci si è chiesti se la successiva fase di merito, ove si renda necessaria e si voglia instaurare, sia sottoposta o meno alla sospensione feriale dei termini.

Sul punto è bene rilevare che, sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono, in modo prevalente, che il termine per l'instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., sia soggetto alla sospensione nel periodo feriale, come prevista dalla l. n. 742/1969.

Tale sospensione, quindi, come detto sopra, non opera nei procedimenti cautelari, mentre si applica, invece, alla successiva fase a cognizione ordinaria degli stessi.

Si veda, a questo proposito, Tribunale di Roma, 24 luglio 1998, secondo il quale: «Il termine per l'instaurazione del giudizio di merito seguente all'emissione di provvedimento cautelare, è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, essendo negata detta sospensione solo alla fase cautelare e non anche al conseguente giudizio di merito».

Allo stesso modo, in epoca precedente, Pretura di Torino, 22/12/1993, secondo la quale: «Il termine stabilito dal giudice per l'instaurazione del giudizio di merito in ipotesi di concessione ante causam del provvedimento cautelare, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (nella specie, viene dichiarata la inefficacia del provvedimento rilasciato ante causam nella parte in cui il ricorrente aveva provveduto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del relativo giudizio di merito oltre la scadenza del suddetto termine prorogato in misura corrispondente al periodo di sospensione feriale)».

Allo stesso modo, anche se con riferimento ad una differente fattispecie, si è espressa la Corte di legittimità allorquando, in motivazione, ha affermato che «... l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini». (Cass. civ., n. 5624/2017).

Si può certamente concordare con questo indirizzo; infatti l'urgenza, evidentemente sussistente nella fase cautelare, non può più dirsi presente nella successiva fase di merito.

Per completezza (anche se non direttamente riferibile al quesito) sarà bene, comunque, prestare attenzione alle materia del contendere; infatti, l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini potrebbe essere legata alla materia oggetto di controversia. Si pensi, ad esempio, all'introduzione della fase di merito riferita ad un procedimento di opposizione in ambito esecutivo. Qui è proprio la materia trattata che esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini, pertanto si dubita che l'introduzione della fase di merito, che segue alla cosiddetta fase sommaria a carattere latamente cautelare, possa beneficiare dalla sospensione feriale.

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