La Cassazione sulla contestazione delle spese di lite avanzata dalla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Redazione scientifica
24 Settembre 2020

La parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che all'esito del giudizio sia stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ammessa al beneficio, non può contestare la quantificazione delle spese poste a suo carico sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore.

Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta alla cessazione della turbativa e l'eliminazione della servitù di fatto derivante dall'uso illecito del muro di divisione delle due proprietà, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare un nuovo principio di diritto in materia di patrocinio a spese dello stato.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che «la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio, non può contestare la quantificazione delle spese poste a suo carico sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002 e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c.».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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