Efficacia della proroga del contratto a termine

25 Settembre 2020

In tema di contratti a termine, per il Tribunale di Milano (sez. lav., 22 giugno 2020, n. 797), non rileva il momento della stipula della proroga ma quello in cui la stessa “produce i suoi effetti”. Di conseguenza, aderendo alla tesi del foro lombardo, un contratto in scadenza oltre il 31 dicembre 2020 non può essere prorogato senza causale ex art. 8 d.l. agosto (anche stipulando la proroga prima di detta data).

In tema di contratti a termine, per il Tribunale di Milano (sez. lav., 22 giugno 2020, n. 797), non rileva il momento della stipula della proroga ma quello in cui la stessa “produce i suoi effetti”.

Di conseguenza, aderendo alla tesi del foro lombardo, un contratto in scadenza oltre il 31 dicembre 2020 non può essere prorogato senza causale ex art. 8 d.l. agosto (anche stipulando la proroga prima di detta data).

Deve infatti valorizzarsi, secondo i giudici di Milano, il momento in cui la proroga del contratto avrebbe potuto produrre i suoi effetti – e non già il dato meramente formale della sua stipula – non potendo la proroga dispiegare alcuna utilità a fronte della efficacia del contratto fino alla sua scadenza.

La proroga, diversamente da un contratto costitutivo, rileva proprio nel suo momento funzionale, essendo atta ad operare la continuazione di un rapporto di lavoro già in essere e non la sua costituzione.

(Nel caso di specie, premesso che la proroga era stata realizzata nel regime transitorio di cui alla l. n. 96/2018, di conversione del d.l.n. 87/2018, il giudice ha ritenuto di respingere la tesi che ricollega alla proroga in esame l'applicazione del d.lgs. n. 81/2015 in virtù della data della sua stipula, dovendosi, piuttosto, avere riguardo al momento della produzione degli effetti della stessa).

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