Immutabilità della contestazione e modifica del solo elemento soggettivo

25 Settembre 2020

La diversa qualificazione dell'elemento soggettivo della condotta - colpa anziché dolo - è suscettibile di modificare i fatti addebitati al lavoratore, pregiudicandone il diritto di difesa?In materia disciplinare, il principio di immodificabilità del fatto contestato al lavoratore costituisce una garanzia del suo diritto di difesa rispetto alla condotta addebitata...

La diversa qualificazione dell'elemento soggettivo della condotta - colpa anziché dolo - è suscettibile di modificare i fatti addebitati al lavoratore, pregiudicandone il diritto di difesa?

In materia disciplinare, il principio di immodificabilità del fatto contestato al lavoratore costituisce una garanzia del suo diritto di difesa rispetto alla condotta addebitata.

Ne consegue che i fatti sui quali è fondato il provvedimento sanzionatorio devono coincidere con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione. Il contraddittorio sul contenuto dell'addebito può ritenersi violato, invece, con illegittimità della sanzione eventualmente irrogata, solo ove vi sia stata una sostanziale modifica della fattispecie, con riferimento alle modalità dell'episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi alla condotta del dipendente.

L'immutazione della contestazione si riscontra qualora il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa, potendo tuttavia il fatto essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, ciò risolvendosi in un mero diverso apprezzamento dello stesso. L'immutabilità della contestazione preclude, invece,

il richiamo a circostanze diverse o nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una sostanziale diversa valutazione dell'infrazione anche tipizzata dal codice disciplinare in modo differente. Laddove vi sia stata solo una diversa valutazione dell' elemento soggettivo, permanendo immutato il fatto sotto il profilo oggettivo, non si potrebbe riscontrare una modifica rilevante nei termini suddetti.

Cfr.: Cass., 15 maggio 2020, n. 11540; e nCass., sez. lav., 7 febbraio 2013, n. 2935.

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