La liquidazione del risarcimento del danno da perdita di genitorialità nel caso di figlio nato morto

25 Settembre 2020

Trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita le tabelle milanesi non sono direttamente utilizzabili.

La vicenda. Una donna prossima al parto, ricoverata per perdita di liquidò amniotico, successivamente perdeva il bimbo. Il Tribunale, in sede penale, condannava la ginecologa per non aver eseguito con urgenza il parto cesareo come avrebbe imposto la situazione di sofferenza fetale. Condannava inoltre la ginecologa, in solido con l'azienda ospedaliera, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite (ovvero la donna e il marito), da liquidarsi in separata sede e assegnando la somma di euro 160.000 a titolo provvisionale a ciascuna parte civile.

La Corte Penale d'Appello assolveva l'imputata con la formula "perché il fatto non sussiste".

Le parti civili proponevano ricorso per la cassazione della sentenza ai soli effetti civili.

La quinta sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso annullava ai soli effetti civili la pronuncia impugnata rinviando la controversia alla Corte competente per valore in grado d'Appello per un nuovo esame, relativo in particolare alla parte di motivazione concernente la fase di monitoraggio del feto.

Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello in sede civile, i coniugi in quella sede chiedevano l'accertamento della responsabilità della ginecologa e la sua condanna al risarcimento dei danni in solido con l'azienda ospedaliera.

Nel giudizio che ne scaturiva la Corte di merito riconosceva la responsabilità, piena ed esclusiva, della ginecologa per non essere stata in grado di dedurre dal tracciato fetale le informazioni che avrebbero dovuto indirizzarla verso un parto cesareo d'urgenza, per aver somministrato erroneamente la terapia ossitocinica e per aver fatto un uso imperito della ventosa. Conseguentemente condannava, in via solidale, medico e azienda ospedaliera a versare per danno non patrimoniale per la perdita del feto euro 280.000 alla donna ed euro 160.000 al marito (somme da cui detrarre quanto ricevuto a titolo di provvisionale) oltre ad euro 188.640 alla donna ed euro 6.912 al marito a titolo di danno biologico.

La vicenda è quindi giunta all'attenzione della III Sezione Civile della Cassazione a seguito del ricorso presentato dall'azienda ospedaliera.

Sulla natura del giudizio di rinvio della sentenza a soli effetti civili. Degli otto motivi di ricorso uno riguarda il convincimento, definito non corretto dalla III Sezione, della Corte d'Appello, che giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello competente per valore a seguito di annullamento della sentenza penale di condanna debba essere equiparato al giudizio di rinvio tout court e che nei mutui i caratteri.

In realtà, secondo la ricostruzione operata dalla Cassazione, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo ma ne costituisce una fase del tutto nuova ed autonoma. A riprova di questo vengono ricordati i seguenti elementi chiave:

  1. il giudizio innanzi al giudice del rinvio si introduce con citazione anziché con atto riassuntivo;
  2. la citazione va notificata alla parte personalmente e non nelle forme previste dall'articolo 170 c.p.c.;
  3. la sentenza del giudice del rinvio non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (così Cass. civ., n. 11936/2006);
  4. il giudice del rinvio ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo, proprio perché la sua sentenza non a carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia.
  5. Data dunque l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio di rinvio deve ritenersi legittima non solo la formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di Cassazione Penale, ma anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art 183 c.p.c., nonché la proposizione per la prima volta della domanda di manleva e/o di regresso.

Sulla liquidazione del danno, da perdita della genitorialità e psichico. Per quanto concerne la liquidazione del danno da perdita della genitorialità, la III Sezione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che «trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita» le tabelle milanesi non fossero direttamente utilizzabili, essendo state elaborate per la perdita della persona viva. In linea con quanto statuito dalla pronuncia n. 12717/2015, i Giudici d'Appello hanno ritenuto quindi di dover applicare dei correttivi, in considerazione del fatto che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale ma non una relazione affettiva concreta, e pertanto hanno parametrato la liquidazione del caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando però una riduzione del 50% perché il figlio era nato morto.

Per utilizzare le parole della Cassazione: «al giudice a quo non può dunque essere mosso alcun rilievo per aver assunto come parametro orientativo i valori tabellari ed averli adeguati al caso concreto, al fine di tener conto delle circostanze specializzanti».

Per quanto concerne, invece, gli importi liquidati a titolo di danno biologico psichico, è stato ritenuto corretto l'accertamento di tale danno in capo alla donna riscontrato in sede di CTU che ha riconosciuto un danno biologico psichico permanente nella misura di 30 punti percentuali e un danno psichico temporaneo per la durata di sei mesi nella misura del 50%.

È stato invece ritenuto erroneo, e dunque accolto il ricorso sul punto, il riconoscimento operato dalla Corte territoriale della personalizzazione del danno psichico, in considerazione del fatto che quando vi sia un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, che devono essere sostenuti da una motivazione analitica e non stereotipata (cfr. Cass. civ., n. 28988/2019).

In particolare, la III Sezione ha ritenuto che le condizioni della danneggiata che avevano costituito la base di riferimento per il riconoscimento di un danno biologico psichico permanente del 30% (vale a dire: compromissione della vita relazionale, sociale e lavorativa, mancanza di stimoli sessuali, incapacità di provare piacere nelle cose nelle situazioni prima piacevoli, il fatto di recarsi quotidianamente al cimitero) non potessero poi fondare altresì la personalizzazione del danno psichico stesso.

Spetterà ora nuovamente alla Corte Territoriale adeguarsi alla pronuncia in commento.

*Fonte: dirittoegiustizia.it

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