Mancata comparizione in udienza del richiedente la protezione internazionale: il giudice deve comunque pronunciarsi nel merito

Redazione scientifica
28 Settembre 2020

L'eventuale nullità del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato avanzata dallo straniero, né consente una pronuncia di annullamento.

Lo straniero ricorre per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato per la mancata comparizione dello stesso in udienza, omettendo l'esame del merito della domanda.

Ritenuto fondato il ricorso, la Cassazione afferma che costituisce consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, «in tema di protezione internazionale, la eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari o per altre ragioni, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa».
Ebbene, secondo la Corte, da tale principio deriva che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, il Tribunale, a fronte del diniego di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, avrebbe dovuto esaminare il merito del ricorso.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.