Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere della mediazione incombe all'opposto

Fabio Valerini
28 Settembre 2020

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 hanno risolto una questione di particolare importanza relativa all'individuazione del soggetto onerato dell'avvio del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ed infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Peraltro, nell'affermare il condivisibile principio, le Sezioni Unite svolgono un duplice passaggio argomentativo di assoluta importanza.

Da un lato, valorizzano opportunamente il valore delle regole processuali e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Dall'altro – in ciò seguendo anche la posizione della Procura generale - affermano a chiare e inequivocabili lettere che “nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere”.

Nel caso di specie tutto era partito da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca dove nessuno aveva avviato il procedimento di mediazione: in primo grado il Tribunale aveva ritenuto improcedibile l'opposizione e aveva predicato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

La Corte di appello – seguendo il principio affermato dalla terza sezione con la sentenza n. 24629/2015 – aveva ritenuto inammissibile l'appello in sede di “filtro” e la terza sezione della Cassazione cui pervenne il ricorso per cassazione aveva deciso di rimettere la questione al Primo Presidente affinché valutasse l'opportunità di investire le Sezioni Unite della risoluzione della questione di particolare importanza in ragione dell'ampiezza del contenzioso coinvolto e del dissenso tanto in giurisprudenza quanto in dottrina.

Mediazione e decreto ingiuntivo. Orbene, le Sezioni Unite muovono dalla ricostruzione dei rapporti tra mediazione e decreto ingiuntivo osservando come il d.lgs. n. 28/2010 abbia tenuto in considerazione la particolare struttura processuale del procedimento d'ingiunzione facendo “scattare” l'onere del tentativo di mediazione dopo i provvedimenti sulla provvisoria esecutività (la cui disciplina è stata modificata per realizzare un “evidente intento acceleratorio”). In questo contesto la scelta del legislatore del d.lgs. n. 28/2010 è stata quella di non condizionare alla mediazione la possibilità che il creditore potesse ottenere un accertamento con prevalente funzione esecutiva in tempi rapidi (e ciò – si legge nella Relazione illustrativa - tanto per il decreto ingiuntivo che per la convalida di licenza o di sfratto).

I precedenti di legittimità… Peraltro, sulla questione la giurisprudenza di legittimità – in particolare proprio la terza sezione - aveva già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 24629/2015 affermando che fosse «l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.».

Quel risultato interpretativo venne allora giustificato, valorizzando in particolare l'intento deflattivo della mediazione, ritenendo che l'onere spettasse all'opponente in quanto con l'opposizione è la parte che sceglie la via più lunga rispetto a quella più breve (per una critica a quell'orientamento F. Valerini, Ancora dubbi sulla parte onerata della mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'edizione del 10 agosto 2016).

Una soluzione interpretativa che le Sezioni Unite notano essere stata seguita da due altre sentenza della Cassazione (della sesta sezione civile) una nel 2017 e l'altra nel 2019.

… e il contrasto nella giurisprudenza di merito. Tuttavia, nella giurisprudenza di merito – come pure in dottrina - si era registrato un contrasto tra chi aveva ritenuto di seguire la sentenza n. 24629/2015, quanti, invece, avevano ritenuto di andare di contrario avviso e, infine, quanti avevano ritenuto di poter individuare chi fosse l'onerato a seconda che il decreto ingiuntivo fosse stato, oppure no, munito di provvisoria esecutività (quest'ultima soluzione, però, si pone «in contrasto con l'esigenza di dare al sistema una lettura il più possibile chiara ed univoca che sia in grado di dissipare i dubbi degli interpreti e degli operatore del diritto»).

Certo è che – osservano le Sezioni Unite – da una parte «esistono ragioni sostenibili a supporto di entrambe le contrapposte posizioni», ma dall'altra «una simile frontale contrapposizione non giova al sistema; le regole processuali, infatti, costituiscono uno strumento finalizzato a permettere alle parti il corretto esercizio del diritto di difesa attraverso la proposizione delle rispettive posizioni» anche per realizzare «l'effetto di prevedibilità delle decisioni giudiziarie [che] si va affermando come un valore prezioso da preservare, anche in termini di analisi economica del diritto».

Peraltro, il tema riguarda una vasta area di contenzioso che può essere coinvolto e gli effetti dell'adesione all'una o all'altra tesi non sono certamente indifferenti perché in un caso segue il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto mentre nell'altro la revoca del decreto ingiuntivo.

L'onere spetta all'opposto. Per le Sezioni Unite c'è soltanto un'interpretazione costituzionalmente orientata che muove da un'interpretazione testuale, logica e sistematica e che si pone in coerenza con le conclusioni raggiunte nelle sentenze n. 8240 e 8241 del 2020 in materia di tentativo di conciliazione nelle controversie telefoniche.

Quanto all'interpretazione testuale, in primo luogo, le Sezioni Unite osservano come sarebbe «almeno curioso» onerare l'opponente dell'avvio del procedimento di mediazione indicando l'oggetto e le ragioni di una pretesa «che non è la sua».

In secondo luogo, il d.lgs. n. 28 del 2010 dispone che sia «chi intende esercitare in giudizio un'azione» ad esperire la mediazione: ebbene «non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale)» anche a ragione del fatto che la notifica del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.

In terzo luogo, posto che la comunicazione della domanda di mediazione determina effetti sulla prescrizione e sulla decadenza «non appare logico che un effetto favorevole all'attore come l'interruzione della prescrizione si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio è, appunto, il debitore (convenuto in senso sostanziale)».

Inoltre, per le Sezioni Unite anche l'interpretazione logico-sistematica conferma la soluzione prescelta.

Ed infatti, in primo luogo, l'onere in capo all'opposto è coerente con la ricostruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come processo di cognizione piena sulla pretesa fatta valore dal creditore (e non già come mero controllo della legittimità del decreto emesso).

In secondo luogo, non è possibile assimilare la mancata attivazione della mediazione ad opera dell'opponente a quella mancata attivazione cui l'art. 647 c.p.c. determina come sanzione il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

Infine, anche i principi costituzionali depongono a favore della ricostruzione per cui l'onere della mediazione spetta all'opposto.

Per le Sezioni Unite, infatti, – dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni – non si può che «preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che è non è giurisdizionale».

E ciò anche in coerenza con il principio per cui «nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere».

Fonte: dirittoegiustizia.it